“Non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare” per l’attività di organizzazione e svolgimento di tornei di poker sportivo, dal momento che “difettano in capo all’associazione ricorrente i requisiti di cui all’art. 24 c. 28 della L. 7/7/09 n. 88”, ovvero la Comunitaria 2008. E’ quanto ha scritto il Tar Lazio, Sezione Prima Ter, nell’ordinanza in cui ha respinto la richiesta cautelare avanzata dall’Associazione Culturale Cotton Club contro il provvedimento con cui la Questura di Roma ha disposto cessazione dell’attività di organizzazione di tornei di poker texas hold’em, la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande per 20 giorni con conseguente chiusura del locale. La orma della legge Comunitaria che viene richiamata nell’ordinanza, consente di organizzare tornei di poker live ai soggetti in possesso di una concessione per la raccolta fisica di giochi, e – previa autorizzazione dei Monopoli di Stato – ai soggetti in possesso di una serie di requisiti. La Finanziaria 2011 tuttavia prevede una gara per l’assegnazione di 1000 concessioni per le poker room, gara che dopo una serie di rinvii avrebbe dovuto vedere la luce il 31 gennaio scorso, ma che non è ancora stata indetta. rg/AGIMEG