Poker live, Operazione All In: mai derubricati i fatti relativi alle ipotesi di violazione dei Trattati

“Secondo alcune notizie imprecise circolate in questi giorni, la Corte di giustizia avrebbe “derubricato” i fatti relativi alle ipotesi di violazione dei Trattati, derivanti dalla tassazione in Italia delle vincite conseguite da cittadini italiani in altri Stati membri dell’Unione europea. Quali difensori dei contribuenti direttamente interessati nelle cause riunite nn. C-344/13 e C-367/13, forniamo le seguenti precisazioni, finalizzate ad una corretta informazione sullo stato attuale delle due cause pregiudiziali”.

Questa la precisazione giunta alla redazione di Agimeg da parte di Massimiliano Rosa e Sebastiano Cristaldi, i professionisti che stanno curando le difese dei giocatori italiani e che sono arrivati fino alla Corte di giustizia europea contro l’operazione All in dell’Agenzia delle Entrate. Una situazione che secondo il legali andrebbe precisata dopo quanto è stato scritto da alcune testate di settore. Nei prossimi giorni è prevista la pronuncia della Commissione Europea.

•    Ordinanze di rinvio pregiudiziale

I due procedimenti derivano dalle ordinanze di rinvio pregiudiziale nr. 23/57/13 del 28/05/2013 e nr. 22/57/13 del 24/06/2013, con le quali la Commissione Tributaria Provinciale di Roma  ha richiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, una pronuncia pregiudiziale d’interpretazione degli artt. 18 e 56 TFUE, relativamente alla tassazione in Italia, ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. d) e 69, comma 1, del TUIR, delle vincite conseguite da due cittadini italiani al gioco d’azzardo svoltosi in territorio di altri Stati membri dell’Unione europea.

In particolare, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di Lussemburgo di fornire una pronuncia d’interpretazione del diritto dell’Unione europea, ponendogli il seguente quesito:

“Se l’assoggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali delle vincite conseguite presso case da gioco di Paesi membri dell’Unione Europea da persone residenti in Italia, come previsto dall’art. 67 lett. d) DPR n. 917 del 22.12.1986 (TUIR), si ponga in contrasto con l’art. 49 del Trattato CE oppure se sia da ritenersi giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell’art. 46 del Trattato CE”.

•    Suggerimenti forniti dalle parti interessate nei procedimenti pregiudiziali pendenti davanti alla Corte di giustizia

Sulla base delle due ordinanze di rinvio, la Corte di giustizia ha aperto i procedimenti pregiudiziali nn. C-344/13  e C-367/13, che li ha poi riuniti ed ha subito avviato la fase scritta del procedimento, la quale si è conclusa con le osservazioni presentate:

•    dal Governo belga, che ha suggerito alla Corte di giustizia di rispondere come segue  alla questione presentata dal giudice del rinvio:

“La disciplina dei giochi d’azzardo rientra nelle materie nelle quali tra gli Stati membri esistono rilevanti differenze di ordine morale, religioso e culturale. In mancanza di un’armonizzazione comunitaria in questo settore, spetta ad ogni Stato membro valutare alla luce del proprio sistema di valori cosa sia necessario per la tutela degli interessi coinvolti. In questo quadro, ad uno Stato membro è consentito adottare misure di natura fiscale per sfruttare la sua disciplina dei giochi d’azzardo e conseguire il livello di tutela nazionale desiderato.

Se dette misure fiscali mostrano un carattere non-discriminatorio, eventuali restrizioni alla libera circolazione dei servizi, sancita dall’articolo 56 TFUE, sono giustificate in forza di motivi di ordine imperativi di interesse generale. Nella misura in cui esse soddisfano le condizioni poste dalla giurisprudenza consolidata quanto alla loro proporzionalità, la lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo può essere considerata un siffatto obiettivo legittimo. Nel caso in cui si configuri una discriminazione, e nella misura in cui il regime tributario italiano per le vincite dei giochi d’azzardo costituisce parte integrante della lotta al riciclaggio di capitali di origine non controllabile, ciò può essere considerato come un obiettivo di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 52 TFUE, idoneo a giustificare una discriminazione ove soddisfi il criterio della proporzionalità”;

•    dal Governo italiano, che ha suggerito alla Corte di giustizia di rispondere come segue  alla questione presentata dal giudice del rinvio:

“gli articoli 46 e 49 CE (ora 52 e 56 TFUE) non si oppongono ad una normativa nazionale come quella contenuta nel TUIR la quale prevede l’assoggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali delle vincite conseguite presso case da gioco di Paesi membri dell’Unione Europea da persone residenti in Italia.

In ogni caso tale normativa appare giustificata dalla necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale nazionale, da motivi di ordine pubblico e da ragioni imperative di interesse generale”;
•    dalla Commissione europea, che ha suggerito alla Corte di giustizia di rispondere come segue  alla questione presentata dal giudice del rinvio:

“L’articolo 56 TFUE osta ad una legislazione, come quella italiana descritta dal giudice di rinvio, che assoggetti a imposta sul reddito le vincite da gioco conseguite in case da gioco stabilite in altri Stati membri, e che al contrario non assoggetti alla stessa imposta le vincite di gioco conseguite in casa da gioco stabilite in Italia”;

•    dai contribuenti direttamente interessati dai procedimenti pregiudiziali, che hanno suggerito alla Corte giustizia di rispondere come segue  alla questione presentata dal giudice del rinvio:

«Per questi motivi, riteniamo che il giudice del rinvio avrebbe potuto (e dovuto, secondo il nostro parere) decidere la causa principale sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte, che è vincolante per il giudice nazionale e, pertanto, chiediamo alla Corte:

•    in via principale, di decidere la questione con Ordinanza, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento di procedura, atteso che i fatti oggetto del rinvio pregiudiziale, a nostro avviso, sono già stati sufficientemente chiariti dalla giurisprudenza della Corte, ed in particolare con le sentenze:

•    del 13/11/2003, causa C-42/02, Diana Elisabeth Lindman c. Skatterättelsnämnden, con la quale la Corte ha deciso un caso analogo a quello in questione  e che i principi di diritto ivi affermati, nonostante il tempo trascorso, sono ancora attuali;

•     06/10/2009, causa C-153/08, Commissione delle Comunità Europee c. Regno di Spagna, con la quale la Corte ha precisato in quali casi le restrizioni alla libera prestazione di servizi possono operare, che [non] ricorrono nella fattispecie;

•    in via subordinata,  di dichiarare che l’art. 56 del TFUE si oppone alla normativa italiana, ed in particolare agli artt. 67, comma 1, lett. d) e 69, comma 1, del TUIR, in base alla quale le vincite italiane sono esentate dall’imposizione diretta, mentre le vincite conseguite in altri Stati membri sono considerate rilevanti ai fini dell’imposizione diretta nei confronti del vincitore italiano residente, in assenza di obiettive e concrete ragioni di deroga per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e di sanità pubblica».

•    Comunicazione di chiusura della fase scritta del procedimento davanti alla Corte

Nel mese di luglio u.s., la Corte di giustizia ha comunicato alle parti interessate che ha deciso di statuire senza trattazione orale e che le cause saranno giudicate senza conclusioni dell’Avvocato generale, in conformità agli artt. 76 del Regolamento di procedura e 20, comma 5, dello Statuto della Corte.

È noto che il procedimento davanti alla Corte di Lussemburgo si articola in una fase scritta (prevalente) e in una fase orale (eventuale): con riguardo al procedimento relativo alle questioni pregiudiziali, la fase orale può essere esclusa nel caso di questione manifestamente identica ad altra già decisa dalla Corte;  inoltre, se risulti che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere,  sentito l’Avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni di quest’ultimo.

In sintesi, se il quesito interpretativo appare manifestamente identico ad altra questione già decisa dalla Corte – ovvero il giudizio d’identità o sostanziale equivalenza fra tali questioni non richiede, in quanto immediatamente apprezzabile dall’interprete, particolare motivazione – il procedimento  pregiudiziale è destinato a svolgersi e concludersi in forma semplificata.

•    Previsione sulle modalità di definizione semplificata delle cause pregiudiziali

Per le motivazioni sopra esposte e per quelle che saranno meglio precisate infra, è  ragionevole ritenere che la Corte di giustizia deciderà a breve scadenza le cause C-344/13 e C-367/13, mediante ordinanza per relationem, cioè richiamando le  precedenti sentenze, citate dal giudice del rinvio e fatta valere anche dalla Commissione europea e dai contribuenti interessati, ed in particolare:

•    Sentenza 13 novembre 2003, causa C-42/02 (Diana Elisabeth Lindman), con la quale la Corte di giustizia ha statuito che:
“L’art. 49 CE [ora art. 56 TFUE] si oppone alla normativa di uno Stato membro secondo cui le vincite provenienti da giochi d’azzardo organizzati in altri Stati membri sono considerate come un reddito del vincitore assoggettabile all’imposta sul reddito, mentre le vincite provenienti da giochi d’azzardo organizzati nello Stato membro di cui trattasi non sono imponibili”.
•    Sentenza del 6 ottobre 2009, causa C-153/08 (Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna), con la quale la Corte di giustizia ha statuito che:

“Il Regno di Spagna, mantenendo in vigore una normativa tributaria che esenta le vincite provenienti dalla partecipazione a lotterie, giochi e scommesse organizzati nel Regno di Spagna da taluni organismi pubblici ed enti stabiliti in tale Stato membro e che esercitano attività a carattere sociale d’assistenza senza scopo di lucro, senza che questa stessa esenzione sia concessa alle vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati dagli organismi e dagli enti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività dello stesso tipo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 49 CE e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992”.

Le nostre previsioni sulle modalità di definizione delle due cause, in particolare, si basano sulla seguenti circostanze:

•    Il giudice del rinvio  non si è interrogato tanto sul carattere restrittivo e discriminatorio della misura in questione nelle cause principale, che egli ha reputato evidente, quanto sulle sue giustificazioni, e questo perché egli ha dichiarato di non conoscere le ragioni che hanno indotto il legislatore italiano a concepire due diversi regimi, uno, più leggero, per le vincite conseguite in case da gioco situate in Italia, ed uno, più pesante, per le vincite conseguite in case da gioco situate in altri Stati membri.

•    Il Governo italiano, nel corpo delle sue osservazioni scritte presentate alla Corte di giustizia:

•    non si è interrogato sui motivi che hanno indotto l’AF ad esercitare la pretesa impositiva e sanzionatoria in questione, sulla base dell’interpretazione della norma nazionale fornita con il c.d. Progetto “ALL IN”, nel quale non è ipotizzato alcuno dei motivi di deroga al diritto dell’Unione europea, di cui all’art. 52 TFUE; invero, nel documento di prassi citato, l’AF si è completamente disinteressata del diritto dell’Unione e della giurisprudenza della Corte di giustizia;

•    non ha tenuto in alcun modo in considerazione la giurisprudenza di merito delle Commissione tributarie italiane le quali, con diverse pronunce, hanno sostenuto la non compatibilità della pretesa del fisco italiano con i Trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia;

•    ha richiesto alla Corte una deroga ai principi di non discriminazione e di libera prestazione di servizi, affermando apoditticamente la sussistenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che possono giustificare l’imposizione diretta in Italia delle vincite conseguite in altri Stati membri da cittadini italiani, esentando da analoga imposizione le vincite realizzate in territorio nazionale;

•    non ha in alcun modo spiegato come tale misura discriminatoria possa giustificarsi con il principio di “proporzionata” rispetto alle finalità perseguite;

•    ha fornito argomentazioni  non compatibili con il diritto dell’Unione europea, così come interpretato dalla Corte di giustizia, senza che esse possano superare i principi affermai dalla Corte nelle sentenze C-42/02 e C-153/08.

•    Il Governo belga, ha ritenuto giustificabile la deroga richiesta dal Governo italiano se vengo salvaguardati i principi di non discriminazione e di proporzionalità; ma nella fattispecie tali principi appaiono, invece, ingiustificatamente violati.

4.4     La Commissione europea, sulla base delle sentenze C-42/02 e C-153/08, ha fatto efficacemente osservare che:

•    la legislazione italiana può essere giustificata solo a condizione che gli obiettivi che persegue rientrino tra i motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, come previsto dall’art. 52 TFUE, e che sia conforme al principio di proporzionalità. Ad ogni modo, occorre che la misura nazionale sia idonea a raggiungere l’obiettivo perseguito;

•    in ordine alle deduzioni del giudice del rinvio, al quale appare che la legislazione italiana in questione sia volta a scoraggiare modalità di riciclaggio ed auto-riciclaggio di denaro all’estero, a limitare fughe all’estero o introduzioni in Italia di capitali privi di origini controllabili e questo dato il particolare contesto italiano, particolarmente colpito da questi fenomeni criminosi, ha messo in evidenza come questa circostanza era stata invocata dalla convenuta nella causa C-153/08, ove la Corte ha statuito che:

•    “Per quanto attiene (…) all’obiettivo di prevenzione del riciclaggio di capitali e di lotta alla frode fiscale, non è necessario stabilire se tale obiettivo possa rientrare nella nozione di ordine pubblico. È sufficiente constatare in tal senso, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, che le autorità di uno Stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali. Per di più, negare in maniera generale il beneficio dell’esenzione fiscale a tali enti appare sproporzionato, perché eccede quanto necessario per combattere la criminalità. Esistono, infatti, diversi metodi per controllare i loro conti e le loro attività”;

•    esiste la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, applicabile, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), anche alle case da gioco;

•    “La giustificazione invocata dal giudice di rinvio pertanto, non appare né idonea, né proporzionata a raggiungere l’obiettivo di prevenire il riciclaggio di denaro sporco. Infatti, se anche i proventi della criminalità organizzata in Italia nel 2011 ammontino a 150 miliardi di euro, non si evince in alcun modo che tali proventi siano tutti o maggiormente stati realizzati all’estero, ragione per la quale è difficile comprendere il trattamento discriminatorio delle vincite conseguite in casino stabiliti in altri Stati membri”;

•    “È possibile ipotizzare altre giustificazioni, ad esempio quella di scoraggiare il gioco d’azzardo, che provoca dipendenza, nonché gravi conseguenze sociali. Ebbene, anche questa giustificazione è stata esaminata dalla Corte, che, in assenza di qualsivoglia elemento di natura statistica o di elementi che provino un collegamento tra i rischi di salute pubblica che discendono dalla partecipazione al gioco d’azzardo in un altro Stato membro, ha rigettato questa giustificazione”.

La Commissione non dispone di alcun elemento probatorio a sostegno di tali collegamenti. Ad ogni modo, non si capisce in che modo il fatto di scoraggiare, mediante un sistema di imposizione fiscale, il gioco d’azzardo effettuato in altri Stati membri  sia idoneo ad evitare la ludopatia, quando lo stesso disincentivo di natura fiscale non sia applicato alle vincite da gioco conseguite in Italia. Pertanto, questa misura non appare idonea né proporzionata neanche a perseguire l’obiettivo di scoraggiare il gioco d’azzardo”.

4.5   I contribuenti direttamente interessati: sostanzialmente conformi alle osservazioni della Commissione europea sono le considerazioni svolte nel corpo delle osservazioni scritte presentate alla Corte nell’interesse dei cittadini italiani/europei direttamente interessati nei procedimenti C-344/13 e C-367/13.