“Si rende noto che la Regione Piemonte ha risposto al Comune di Gravellona Toce con nota dell’8 Aprile 2019 sulla questione dell’applicabilità delle distanze dai luoghi sensibili anche agli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art.110 comma 7 del Tulps chiarendo che la normativa in questione non si applica a tale tipologia di apparecchi”. E’ quanto rende noto l’Associazione Sapar riguardo la non applicabilità del distanziometro della legge sul gioco in Piemonte ai comma 7. “In particolare l’Associazione Nazionale Sapar, a seguito di diffida inviata dall’Ente Locale agli esercenti aveva fatto presente al Comune di Gravellona Toce con comunicazione del 21 Marzo 2019 che le Faq (Frequently asked questions) pubblicate sul sito della Regione specificano che la normativa sulle distanze introdotta dalla Legge Regionale nr.9/2016 deve essere applicata esclusivamente agli apparecchi con vincita in denaro. A seguito di tale comunicazione il Comune di Gravellona Toce aveva formulato una richiesta di chiarimenti alla Regione Piemonte”, conclude l’Associazione. cdn/AGIMEG