Piemonte: approvata Legge riordino. Cosa cambia per il gioco

Approvata con 27 voti favorevoli e 12 contrari la “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022”.

Il via libera è arrivato in netto anticipo rispetto alla maratona di una settimana di sedute a oltranza che era stata fissata prima dell’intesa raggiunta tra maggioranza e opposizione con lo stralcio del tema del gioco d’azzardo.

Il provvedimento, nell’ambito dell’attività di razionalizzazione e coordinamento dell’ordinamento regionale, interviene per modificare alcune leggi regionali contenenti specifiche discipline di settore al fine di aggiornarle e attualizzarle, anche per renderle più coerenti con il riparto delle competenze Stato – Regioni, risolvendo talune incertezze interpretative ed attuative, nonché alcune possibili situazioni di contenzioso con lo Stato.

Approvati diversi emendamenti di opposizione che sono andati a toccare soprattutto i temi della caccia e del gioco legale.

Ricordiamo che è stato abrogato l’articolo 22 del testo, relativo al marchio “no slot”, nonché gli articoli 24, 25 26 riguardo le distanze dai luoghi sensibili per il gioco legale.

Nella versione originaria della Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022 gli articoli dal 21 al 26 erano riservati al gioco. Nello specifico erano previste una serie di modifiche alla Legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021 sul Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP). Nello specifico si tratta di modifiche di natura prettamente tecnica.

In particolare, l‘articolo 21 introduce modifiche sui corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli, che semplificano la disposizione contenuta nella normativa originale.

L’articolo 22, abrogato, aggiungeva le sedi delle agenzie formative che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) tra gli istituti che possono partecipare al concorso per la progettazione grafica del logo regionale “Slot, no grazie!”

Gli articoli 23, approvato, e 24, abrogato, contenevano una migliore formulazione tecnico-giuridica delle norme originarie. Nello specifico veniva modificato un componente della sezione tematica sul GAP dell’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche, in “due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze”. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge originale veniva modificato in “L’esercizio delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’ articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 sono soggetti ai regimi amministrativi previsti”. Venivano inseriti nell’elenco dei luoghi sensibili “gli istituti scolastici secondari di secondo grado e le sedi delle agenzie formative accreditate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”.

L’articolo 25, abrogato, inasprisce le sanzioni: ora, in caso di mancato rispetto del distanziometro e dei limiti e delle disposizioni per le nuove aperture di esercizio è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco e la chiusura definitiva degli apparecchi. Viene aggiunto poi che “l’inosservanza della disposizione di cui all’articolo 26, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa dell’obbligo della rimozione degli apparecchi per il gioco reinstallati in numero superiore rispetto a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016”.

Inoltre “la violazione del divieto contenuto nel secondo periodo dell’art. 7, co. 2 (riguardante il divieto di partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto ndr.) è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 a euro 6000,00 per ogni apparecchio utilizzato”. “La violazione del divieto contenuto nell’art. 16, co. 3 (sul divieto di oscuramento delle vetrine delle attività di gioco) è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 a euro 6000,00 per ogni apparecchio da gioco”.

Secondo, l’articolo 26 abrogato, “I commi 1 e 2 dell’ articolo 26 della l.r. 19/2021 , in deroga alle disposizioni contenute nell’ articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico) e nell’ articolo 16, comma 2 della l.r. 19/2021 , consentono alle tipologie di titolari di esercizi pubblici e commerciali specificate, nonché alle rivendite di generi di monopolio i quali avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco di cui all’ articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931 , in attuazione della l.r. 9/2016 , di reinstallarli senza osservare i limiti di distanza dai luoghi sensibili, nei limiti e alle condizioni in essi previsti”.

“Relativamente alle attività di cui ai commi 1 e 2 (ossia attività pre-esistenti alla normativa), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2 e le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 1, 1-bis ad eccezione delle misure sul distanziometro 2, 3, 4 e 5”.

“Il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 19/2021 (le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, riguardanti i limiti di distanza, non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2) si applica solo alle nuove aperture di esercizio”.

Rimane inoltre in piedi l’articolo 79 (Modifiche alla l.r. 19/2021), che prevede: “1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)) le parole: ‘e delle altre forze dell’ordine coinvolte’ sono soppresse. 2. Il numero 2) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 19/2021 è soppresso. 3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 19/2021 è soppressa. 4. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 19/2021 è abrogato”.

E’ stato, inoltre, approvato l’emendamento presentato alla Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale anno 2022 che vede il consigliere della Lega Cerutti come primo firmatario e che introduce modificazioni riguardo il divieto di gioco ai minori.

Secondo la normativa originale “è vietata la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. E’, altresì, vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco, di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c bis), del regio decreto 773/1931″.

L’emendamento Lega aggiunge: “ad esclusione degli apparecchi di cui all’art.110. comma 7, lettera c-bis che non distribuiscono tagliandi e c-ter) che riproducono esclusivamente audio e/o video che sono privi di interazione con il giocatore”. cdn/AGIMEG