E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni la Legge Regionale del Piemonte del 17 dicembre 2018, n. 19 riguardante la “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018”. Nel testo anche il contrasto al gioco patologico. L’Art. 134 riguarda le modifiche all’art. 13 della legge regionale n. 9/2016: “Dopo il comma 2-bis dell’art. 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico) sono inseriti i seguenti: «2-ter. Gli esercenti di cui al comma 1, in regola con le disposizioni di cui all’art. 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al verificarsi di tale situazione. 2-quater. I titolari di cui al comma 2, in regola con le disposizioni di cui all’art. 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione. 2-quinquies. I titolari di cui al comma 2-bis, in regola con le disposizioni di cui all’art. 5, che successivamente alla data del 27 ottobre 2016, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.»”. cdn/AGIMEG