Piemonte, Bertola (M5S) presenta modifiche a legge regionale. Uffici postali e money transfer inseriti tra luoghi sensibili, apparecchi disattivati nel primo giorno del pagamento delle pensioni di ciascun mese

Limiti orari al funzionamento degli apparecchi da gioco e implementazione dell’elenco dei luoghi sensibili. E’ quanto contenuto nella Proposta “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico)” presentata in Piemonte dal consigliere regionale del M5S Giorgio Bertola. La proposta è stata assegnata per l’esame congiunto in sede referente alla III commissione permanente e alla IV commissione permanente in data 24 ottobre 2019. Nello specifico con tale proposta vengono aggiunti all’elenco dei luoghi sensibili uffici postali e servizi di trasferimento denaro (money transfer). “Art. 1. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9). 1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico), sono aggiunte le seguenti: “i bis). uffici postali; i ter). servizi di trasferimento denaro (money transfer).”. 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016 n. 9 è aggiunto il seguente: “1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, sono collocati in un comune differente da quello sul quale insiste il luogo sensibile. 1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, l’attività istruttoria per l’applicazione della norma di cui al comma 1 è in capo alla responsabilità del comune sede del luogo sensibile. L’attività di controllo è esercitata invece dal comune nel quale è collocato l’apparecchio di gioco, una volta informato dall’amministrazione confinante sede del luogo sensibile.”. Ma non solo, la proposta prevede che i Comuni dispongano limiti orari nella misura massima di dieci ore di funzionamento suddivise in almeno due differenti fasce orarie, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico. “Art. 2. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2016) 1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2016 è sostituito dal seguente: “1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nella misura massima di dieci ore di funzionamento suddivise in almeno due differenti fasce orarie, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).”. 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2016 è aggiunto il seguente: “1 bis. Il primo giorno del pagamento delle pensioni di ciascun mese gli apparecchi di gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, sono disattivati per l’intera giornata.”. Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale”. cdn/AGIMEG