“Il regolamento (CE) n. 1/2003 riguarda in particolare la fissazione di ammende comminate dalla Commissione alle imprese che abbiano violato le norme antitrust dell’Unione e non risulta pertanto pertinente ai fini del caso segnalato dall’onorevole deputato”. E’ quanto ha risposto Elżbieta Bieńkowska, a nome della Commissione Europea, all’interrogazione presentata dall’eurodeputato Massimo Paolucci (Socialisti e Democratici), sulla vicenda delle maxipenali newslot. Nell’interrogazione, Paolucci faceva riferimento alle “condanne della Corte dei Conti non proporzionali e adeguate” che avevano aggirato “i limiti imposti dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 e dall’articolo 145 del D.P.R. 207/10 tramite l’adozione, ai fini del calcolo del giro di affari, della somma degli importi raccolti dai concessionari anziché di quanto ricevuto in agio su tale somma”. Secondo l’eurodeputato, un simile criterio di calcolo “altera la concorrenza e la libertà di stabilimento tra imprese con identica attività in Paesi diversi, esponendo quelle italiane a rischi incontrollati”, e rischia di “stimolare la crescita del gioco illegale”. Nella propria risposta, la Commissione puntualizza inoltre che “gli Stati membri sono liberi di definire il proprio sistema tributario a condizione che non esistano misure di armonizzazione a livello di UE e che le misure nazionali non siano discriminatorie o altrimenti contrarie ai trattati; secondo la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell’Unione europea, possono decidere come organizzare e controllare l’offerta di gioco d’azzardo; in linea di principio sono liberi di fissare le proprie norme in materia di gioco d’azzardo, purché siano rispettate le disposizioni e le libertà fondamentali del trattato”. gr/AGIMEG