Penali Newslot. Ceriani (Sottsegr. Economia): “La determinazione delle somme dovute dal concessionari, frutto della valutazione della Corte dei Conti”

Il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Vieri Ceriani nel rispondere all’interpellanza urgente presentata ieri da Bobba, Bachelet, Baretta e altri in merito alla vicenda delle penali newslot ha affermato che “in primo luogo sembra opportuno precisare che la problematica a cui si riferiscono gli onorevoli interpellanti è tuttora sub iudice in quanto sono ancora pendenti, dinanzi al giudice amministrativo, i giudizi promossi dai concessionari contro taluni dei provvedimenti di irrogazione delle penali adottati dall’ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, dinanzi al giudice contabile, i giudizi d’appello instaurati avverso la sentenza n. 2152 del 2010 di primo grado della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, che condanna i concessionari alla corresponsione dei danni che sarebbero stati arrecati all’erario.
Ciò premesso, è opportuno proporre una ricostruzione circostanziata delle vicende di fatto e di diritto.
Il giudizio di responsabilità promosso dalla magistratura contabile e conclusosi in primo grado con la citata sentenza n. 2152 del 2010, – ha chiarito Ceriani – scaturisce dalla contestazione di specifiche penali contrattuali conseguenti ad inadempimenti, o meglio ritardati adempimenti, riscontrati a carico di tutti i concessionari in fase di avvio del comparto. In effetti, gli inadempimenti in parola, si sono concretizzati in ritardi nel completamento, entro i termini indicati dalla convenzione in concessione, di alcune attività che comunque sono state poi messe in essere, nonché nel mancato rispetto di taluni livelli di servizio relativi a strumentazioni che comunque erano funzionanti. Non si sono, pertanto, realizzati inadempimenti di natura fiscale, né violazioni idonee a produrre effetti negativi sull’entità del prelievo erariale dovuto dai concessionari per gli apparecchi con vincite in denaro, muniti di nulla osta a loro intestato, o sulla regolarità e liceità del gioco, considerando che non è venuto meno il costante monitoraggio dei flussi di denaro derivanti dalla raccolta di gioco. Il monitoraggio è stato comunque assicurato attraverso le letture dei dati contabili e di gioco registrati dai contatori degli apparecchi.
In ogni caso, nei confronti delle medesime inadempienze effettivamente appurate a carico dei concessionari, l’ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha assunto tutte le iniziative contemplate dalla convenzione di concessione giungendo all’erogazione di ben quattro tipologie di penali, secondo le modalità e i termini previsti dalla medesima convenzione, anche a seguito dei due interventi di revisione del testo convenzionale succedutisi nel 2008 e nel 2010, assentiti dalla Sezione III del Consiglio di Stato dapprima con il parere n. 3926 del 2007 e successivamente con il parere n. 4408 del 2010.
A questo proposito l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sottolinea che i due interventi di revisione in questione hanno modificato l’impianto originario convenzionale delle penali irrogabili ai concessionari, improntato sulla quantificazione delle penali in misura fissa, attraverso la previsione di soglie massime, la parametrazione delle sanzioni alla effettiva gravità delle inadempienze e all’introduzione di un «tetto» volto a contenere, entro i confini del sinallagma convenzionale, le somme richiedibili a titolo di penale per gli inadempimenti riscontrati in ciascun anno.
Sostanzialmente, si tratta di interventi finalizzati a realizzare un riequilibrio dell’intero sistema sanzionatorio alla luce dei generali principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché di quello di effettività delle sanzioni, in ottemperanza della risoluzione n. 7-00254, cosiddetta risoluzione Nannicini, approvata dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati il 26 luglio 2007 e alla conseguente direttiva del Viceministro dell’economia e delle finanze del 1o agosto 2007, nonché al dettato normativo contenuto nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010.
Si rammenta, infatti, che nel 2007 la cosiddetta risoluzione Nannicini ha impegnato il Governo, attraverso l’ex Amministrazione autonoma, a procedere immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione, d’intesa con i soggetti interessati, al fine di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico all’espletamento del servizio con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali, prevedendo, in particolare, che l’eventuale applicazione di penali sia disposta comunque nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Successivamente, la disposizione citata, contenuta nel ricordato decreto-legge n. 40 del 2010, ha imposto alle amministrazioni statali che rilasciano concessioni in materia di giochi pubblici di procedere ad adeguamenti convenzionali in modo da assicurare «l’effettività di clausole idonee a garantire l’introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell’inadempimento».
Peraltro, già prima di tali interventi, nel giugno 2007 l’ex amministrazione autonoma in via cautelare – a seguito dell’avvio del procedimento da parte della Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti – aveva contestato ai dieci concessionari gli inadempimenti convenzionali nella somma rilevata dalla magistratura contabile ed aveva richiesto il pagamento, a titolo di penali, delle medesime somme da quest’ultima quantificate.
Tuttavia, gli atti di irrogazione delle penali contrattuali sono stati annullati dal TAR del Lazio, con sentenze pronunciate nel novembre 2007, per censure non riferite all’an, bensì al quantum, avendo il giudice amministrativo ritenuto l’importo richiesto ai concessionari lesivo dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità.
Nel maggio 2008, dopo l’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti di contestazione e di costituzione in mora adottati nei confronti dei concessionari, l’ex Amministrazione autonoma, al fine di tutelare i superiori interessi erariali, ha riattivato in ottemperanza alle pronunce del TAR Lazio, il procedimento finalizzato all’irrogazione delle penali previste dalla Convenzione, così come nel frattempo modificata dall’atto aggiuntivo ed integrativo, Pag. 99sottoscritto in ossequio alle citate determinazioni di Parlamento e Governo del 2007.
Con specifico riferimento alle prime tre inadempienze contestate, i provvedimenti irrogativi sono stati adottati nei mesi di settembre ed ottobre 2008, quantificando le penali nella misura derivante dall’applicazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, in relazione all’inadempimento accertato ed al danno effettivamente arrecato. Anche avverso questi atti i concessionari hanno proposto ricorso al giudice amministrativo, che in primo grado ha riconosciuto la legittimità degli stessi, dando atto all’amministrazione di aver rispettato sia le regole del giusto procedimento che i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, ma in sede di appello li ha annullati, rilevando l’assenza, nel caso di specie, della prova di un danno patrimoniale arrecato all’amministrazione.
Per quanto attiene alle violazioni dei livelli di servizio, anch’esse oggetto di contestazione da parte della Corte dei conti, il procedimento sanzionatorio si è rilevato maggiormente laborioso, atteso tra l’altro il doveroso intervento di un’apposita commissione tecnica con il compito di definire sia le procedure e i criteri per la rilevazione, sia le modalità di calcolo ed arrotondamento delle relative penali, e considerato il successivo ricorso, suggerito dal medesimo collegio di esperti, a misure correttive volte ad assicurare il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che sono sfociate nell’intervento di revisione del 2010, cui si è fatto cenno.
Nei primi mesi del 2012 anche le penali in questione sono state irrogate con provvedimenti che sono stati impugnati dinnanzi al TAR Lazio, presso cui tuttora pende il relativo procedimento. A seguito della sospensione di efficacia di tali provvedimenti concessa in via cautelare, il giudice ha fissato l’udienza per la trattazione del merito delle impugnazioni, che si terrà il 20 febbraio 2013.
Dall’illustrazione che precede emerge, pertanto, che l’ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha operato con il dovuto rigore nei confronti delle inadempienze realizzate dai concessionari, dando applicazione alle disposizioni regolanti il rapporto concessorio nel rispetto dei principi posti come ineludibili sia dalla giurisprudenza in senso generale, che negli atti di giurisdizione adottati nella materia in questione, tenuto conto doverosamente delle direttive impartite in merito dal Parlamento e dal Governo e dello stesso legislatore, nonché delle indicazioni fornite dagli organi consultivi che sono stati coinvolti.
Infine, le responsabilità di carattere amministrativo connesse alla vicenda in argomento sono state vagliate, come riconoscono gli stessi interpellanti, dalla Corte dei conti – con la citata sentenza – verso la quale, come detto, è stato interposto appello.
La determinazione delle somme dovute dai concessionari per il danno arrecato,- ha concluso il sottosegretario – in misura notevolmente inferiore rispetto alle richieste della Procura regionale del Lazio, è stata il frutto della valutazione del collegio giudicante, che, peraltro, ha affermato che il danno non deriva dalla mancata applicazione delle penali convenzionali”. cd/AGIMEG