La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro il sequestro preventivo di 4.255 euro in contanti, disposto nell’ambito dell’operazione “Penalty”.
L’indagine riguarda una presunta associazione finalizzata alla frode in competizioni sportive. Secondo l’ipotesi accusatoria, il gruppo avrebbe alterato i risultati di partite di calcio, principalmente attraverso la corruzione di arbitri, con l’obiettivo di ottenere vincite illecite tramite scommesse sportive.
Il denaro sequestrato era stato trovato nella disponibilità dell’indagato e ritenuto collegato ai reati contestati. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva già confermato il vincolo, richiamando il quadro indiziario emerso dalle indagini.
La difesa: denaro non collegato ai reati
Nel ricorso in Cassazione, la difesa contestava la decisione del Tribunale sostenendo che non vi fosse una motivazione sufficiente sul pericolo di reiterazione del reato e sul rischio di dispersione del denaro.
Secondo il ricorrente, il presunto sistema illecito non avrebbe potuto continuare a operare, anche perché uno degli arbitri coinvolti era stato squalificato per tre anni dalla giustizia sportiva. La difesa sosteneva inoltre che non fosse dimostrato il collegamento diretto tra la somma sequestrata e le presunte frodi sportive. A suo dire, il denaro poteva derivare anche da vincite lecite, documentate da ricevute di gioco.
Per la Cassazione la motivazione non è apparente
La Cassazione ha respinto questa impostazione. Secondo i giudici, in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione può riguardare solo violazioni di legge e non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo sufficiente. Il pericolo di riutilizzo del denaro è stato collegato alla natura dell’indagine, al ruolo del contante nel presunto sistema di scommesse illecite e alla possibilità che le somme fossero reinvestite in altre attività del gruppo.
La Cassazione ha inoltre osservato che la squalifica di un arbitro non escludeva automaticamente l’operatività dell’associazione, perché la contestazione riguardava un presunto sodalizio più ampio, capace di cercare altri canali per condizionare gli incontri di calcio.
Redditi bassi, contanti e ludopatia

Un punto centrale della decisione riguarda la provenienza del denaro. Il Tribunale aveva valorizzato la forte sproporzione tra la somma sequestrata e la situazione economica dell’indagato.
Secondo quanto riportato nell’ordinanza, nel 2024 l’indagato aveva dichiarato redditi pari a 1.088 euro, era disoccupato e risultava affetto da ludopatia. Questi elementi sono stati ritenuti incompatibili con il possesso di 4.255 euro in contanti nel portafoglio, oltre ad altri 9.500 euro trovati nell’abitazione.
La difesa aveva richiamato alcune ricevute di vincite lecite, ma i giudici hanno ritenuto che non fossero decisive. Le vincite del 2020 sono state considerate troppo lontane nel tempo, mentre quelle del 2025, in parte pagate in contanti, sono state lette come ulteriore indice della tendenza a operare fuori da canali pienamente tracciabili.
Ricorso dichiarato inammissibile
La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il sequestro preventivo della somma.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. mg/AGIMEG

