“Le misure adottate da uno Stato membro per attuare il proprio regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche per quanto concerne la pubblicità del gioco d’azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate all’obiettivo perseguito e necessarie ai sensi della giurisprudenza della Corte. In ogni caso, uno Stato membro ricevente non deve adottare misure che ostino alla ritrasmissione, sul proprio territorio, di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro”. Lo ha stabilito il Parlamento Europeo in occasione dell’adozione della nuova direttiva relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato. “ Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione siano finalizzati a ridurre efficacemente l’esposizione di bambini e minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative alla promozione del gioco d’azzardo. A livello unionale e nazionale esistono diversi regimi di coregolamentazione o di autoregolamentazione intesi a promuovere il gioco d’azzardo responsabile, anche nelle comunicazioni commerciali audiovisive. Tali regimi dovrebbero essere ulteriormente promossi, in particolare quelli volti a garantire che messaggi di consumo responsabile accompagnino le comunicazioni commerciali audiovisive dei giochi d’azzardo”.
“Tali misure – si legge ancora – possono includere la scelta dell’ora di trasmissione, strumenti per la verifica dell’età o altre misure tecniche. Esse sono proporzionate alla potenziale nocività del programma. E possibile limitare la libera prestazione dei servizi sancita dal trattato per motivi imperativi di interesse pubblico generale, ad esempio il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni in questione siano giustificate, proporzionate e necessarie”. lp/AGIMEG