Il Tribunale del Riesame di Palermo, in data 22 ottobre 2014, pronuncia la terza ordinanza di accoglimento con dissequestro dei beni relativamente a CED collegati all’austriaca Goldbet. L’ordinanza contiene importanti principi suscettibili a creare nuove linee giurisprudenziali. Un primo aspetto riguarda la carenza di un diniego da parte della Questura, che sino a quel momento si era limitata alla sola notifica delle comunicazione contemplanti i motivi ostativi al diniego stesso. Carenza questa che però non ha pregiudicato l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale in accoglimento delle tesi difensive, ha dichiarato che la comunicazione dei motivi ostativi contenie e anticipa tutte le ragioni del diniego, pertanto, laddove sia basata sulla sola carenza del titolo concessorio in capo alla società preponente consente già di valutare gli eventuali effetti discriminatori ai danni del bookmaker di riferimento che poi vanno a propagarsi nei confronti del preposto richiedente la licenza di pubblica sicurezza. Inoltre, la Corte del Riesame ha ricostituito ed analizzato accuratamente la storia di Goldbet in merito alla gara Bersani, passando poi alla Gara Monti, su questo punto il Collegio prende in esame la linea tenuta da Goldbet a fronte della gara Monti affermando come la partecipazione alla gara, pure in difetto di aggiudicazioni, con la successiva impugnazione del bando, siano manifestazioni di interesse del bookmaker all’ingresso nel circuito concessorio ed applica a Goldbet, l’ordinanza della Corte di Cassazione del 5 febbraio 2014, con cui la suprema Corte ha disposto il rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia del predetto Bando Monti. Il Collegio palermitano ha dichiarato infine che le discriminazioni subite da Goldbet a fronte del Bando Bersani e del Bando Monti vadano in definitiva a produrre il perpetuarsi di una discriminazione già acclarata, con illegittimità “a cascata” del diniego alla richiesta ex art.88 tulps ai danni dell’indagato. mdc/AGIMEG