Con una ordinanza cautelare il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata del TAR dell’Emilia Romagna, in merito ad un ricorso di Romagna Giochi, affermando che “l’effettivo avverarsi dell’effetto espulsivo paventato dall’appellante è questione da accertare nella sede di merito e che nel tempo a ciò necessario prevale l’esigenza alla continuazione dell’attività commerciale”.
“Si tratta di un precedente importante che si collega alle recentissime ordinanze del 14 marzo 2022 della stessa V sezione del Consiglio di Stato che in riforma delle sentenze del









