La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso contro la misura di custodia in carcere di Benedetto Bacchi, capo e promotore del sodalizio che operava attraverso varie società, tra le quali la Phoenix International Holding Ltd, dirigendo e coordinando l’apertura di centri scommesse, in relazione ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa, concorso in attività di concorrenza illecita, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio. Nel delineare il nucleo essenziale dell’imputazione provvisoria di concorso esterno in associazione mafiosa, il giudice del riesame – sentenzia la Cassazione – sottolinea che si contesta a Bacchi di essersi accordato con gli esponenti apicali e, segnatamente, con i reggenti delle famiglie di Cosa Nostra egemoni nei vari quartieri di Palermo e provincia, «stringendo con essi un patto criminale in forza del quale i suddetti sodalizi avrebbero imposto le imprese del Bacchi quali unici soggetti legittimati ad effettuare le attività di gestione del mercato dei videopoker delle scommesse on line nei quartieri di rispettiva competenza ed, in genere, di commercializzazione degli apparati di intrattenimento elettronici, obbligando altresì gli esercenti commerciali ad installare tali congegni”. Respinto il ricorso contro la custodia in carcere anche per Salvatore Cusumano. “Con riferimento al ruolo svolto da Cusumano – sentenzia la Cassazione – alla luce della contestazione del reato associativo, si era documentato, per un verso, come l’indagato avesse dato precise indicazioni alle società sue clienti di procedere al pagamento dell’imposta unica e, per altro verso, l’impegno volto alla regolarizzazione dei centri scommesse”. La misura di custodia cautelare è respinta in quanto “il giudice del riesame ha dato conto della sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando, in estrema sintesi, quanto al pericolo di inquinamento delle prove, che l’attività di Cusumano volta ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei capitali di Bacchi rende ragione del pericolo che, ove lasciato libero, l’indagato possa alterare il materiale probatorio; con riferimento al pericolo di fuga, invece, l’ordinanza impugnata sottolinea, in particolare, alla luce del legame con il coindagato Bacchi, la possibilità di sfruttare le sue conoscenze all’estero, nonché gli interessi economici e i consistenti appoggi di cui potrebbe godere”. lp/AGIMEG