“L’offerta diretta di gioco a quella indiretta attuata attraverso collegamenti che veicolano gli utenti ad altri siti contenenti offerte di gioco non autorizzate” devono essere ritenute equiparabili “ai sensi della normativa vigente sull’oscuramento dei siti non autorizzati. E’ quanto ha stabilito la Seconda Sezione del Tar Lazio pronunciandosi sul ricorso intentato dalla Diplim Enterprises Ltd – che gestisce il sito di pronostici bet4win.com – contro l’oscuramento disposto dai Monopoli di Stato nel 2007. Il sito in questione non raccoglie direttamente gioco, ma attraverso dei banner, rimandava alle piattaforme di bookmaker esteri. Nel dicembre 2011, riassume il Tar nella sentenza, “è stato disposto il riallaccio del sito alla rete internet avendo la società ricorrente rimosso dallo stesso i collegamenti diretti a siti di gioco con vincita in denaro privi di autorizzazione”. Il ricorso pertanto restava in piedi per la sola domanda risarcitoria. Per il Collegio, tuttavia, l’oscuramento è pienamente legittima, “trova la propria giustificazione ed il proprio fondamento nella circostanza (…) che tale sito, benché avente come contenuto principale quello dell’offerta di informazioni in ordine a pronostici e dati statistici relativi a giochi e scommesse, contenesse collegamenti diretti a siti di gioco privi di autorizzazione. Legittimamente, quindi, il sito è stato inserito nell’elenco dei siti di gioco soggetti ad inibizione”, i Monopoli infatti hanno il compito “procedere alla rimozione dell’offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione”. lp/AGIMEG