L’Italia si trova già in una posizione più restrittiva rispetto alle nuove regole europee sui pagamenti in contanti. Dal 10 luglio 2027 il regolamento (UE) 2024/1624 introdurrà in tutti gli Stati membri un tetto massimo di 10.000 euro per le transazioni commerciali in contanti, ma nel nostro Paese il limite vigente è fissato a 5.000 euro e resterà invariato anche dopo l’entrata in vigore della norma comunitaria, salvo interventi legislativi interni.
Il pacchetto antiriciclaggio approvato dall’Unione europea punta a uniformare il quadro europeo riducendo l’esposizione al rischio di riciclaggio nelle operazioni di importo elevato.
Cosa cambia
Il regolamento si applica esclusivamente alle transazioni commerciali. Rimangono fuori dal perimetro i trasferimenti di contante tra privati non collegati ad attività professionali, per i quali non è previsto un limite europeo specifico.
Gli Stati membri che intendono mantenere o introdurre soglie nazionali inferiori a quella comunitaria devono notificarlo alla Commissione europea e consultare la Banca centrale europea.
Controlli obbligatori dalla soglia dei 3.000 euro
Indipendentemente dal tetto massimo, il regolamento introduce obblighi di verifica già a partire da 3.000 euro in contanti. I soggetti obbligati dovranno identificare il cliente e conservare la documentazione della transazione per almeno cinque anni. Banche e istituti finanziari sono tenuti a monitorare i movimenti sui conti correnti, con la possibilità di attivare segnalazioni per operazioni frequenti o prive di giustificazione apparente.

Nuovi settori coinvolti e autorità europea
Il pacchetto estende gli obblighi antiriciclaggio a operatori finora esclusi, tra cui realtà legate al calcio professionistico e prestatori di servizi su cripto-attività.
Per il coordinamento dell’applicazione uniforme delle norme è prevista la costituzione dell’Anti-Money Laundering Authority (AMLA), che svolgerà funzioni di supervisione e di raccordo tra le unità di informazione finanziaria nazionali. Il regolamento è direttamente applicabile senza necessità di recepimento formale, con un periodo di adeguamento fino alla data di entrata in vigore. fp/AGIMEG

