Sembra ormai certo che il 7 gennaio non sarà il giorno delle riaperture. Nel Consiglio dei Ministri che è cominciato da poco, i vertici del Governo stanno discutendo su un nuovo DPCM “ponte”, che metterà nuove regole fino alla scadenza del DPCM di Natale, il 15 gennaio prossimo.
Il 7 e l’8 gennaio tutte le Regioni saranno in zona gialla ma con misure più stringenti: rimarrà infatti il divieto di spostamento tra regioni e massimo due persone (esclusi i minori di 14 anni) potranno andare a trovare parenti non conviventi o amici. I fine settimana saranno invece per tutti in zona arancione. Questo DPCM varrà fino al 15 gennaio, ma si parla già delle misure che arriveranno subito dopo e che dovrebbero essere uguali a queste e valere fino a fine gennaio.
Ecco la bozza del decreto sul tavolo del Consiglio dei Ministri.
Art. 1. Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19
- Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
- È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 7 e il 15 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- Nell’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Art. 2. Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale
- All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-ter, è aggiunto il seguente:
“16-quater. Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica ad una o più regioni nel cui territorio si manifesta un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:
- a) le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è “di tipo 2” e il livello di rischio è “moderato” o “alto” ;
- b) le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è “di tipo 3” e il livello di rischio è “moderato” o “alto” ;
Art. 3. Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
es/AGIMEG