Nuova bozza Legge di Bilancio: Lotteria degli scontrini, premi per chi effettua acquisti “esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico”

Nella nuova bozza della Legge di Bilancio – che per il settore dei giochi prevede la proroga di 24 mesi per la gara delle nuove concessioni del bingo e l’istituzione della figura del vicedirettore di ADM – è prevista anche la partenza della lotteria degli scontrini, per contrastare l’evasione fiscale, che premierà solamente chi avrà effettuato un acquisto attraverso un pagamento elettronico. Ecco il testo integrale relativo alle disposizioni sulla lotteria dei corrispettivi

Ulteriori disposizioni in materia di entrate
ART. 193.
(Lotteria dei corrispettivi e cashback)
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 540:
1. al primo periodo, dopo le parole: “che effettuano” sono aggiunte le seguenti: “esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico,”;
2. al terzo periodo, le parole: “del sito internet dell’Agenzia delle entrate” sono sostituite dalle seguenti “del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
b) al comma 541, dopo le parole “o professione” sono inserite le seguenti “esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico”;
c) al comma 542, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro.”.
2. All’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole “l’attribuzione dei premi e” sono soppresse.
3. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 288, è aggiunto in fine il seguente periodo: “I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.”;
b) al comma 290, il secondo periodo è soppresso.

Relazione illustrativa
La modifica normativa di cui al comma 1 è volta a:
– sostenere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedendo per la lotteria dei corrispettivi premi soltanto nel caso di pagamenti elettronici, in modo da assicurare le conseguenti sinergie con altre iniziative poste in essere per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici all’ interno del Piano Italia Cashless.
– specificare che il portale Lotteria, portale dedicato ai consumatori per la gestione delle informazioni e dei servizi nell’ambito della lotteria dei corrispettivi, è reso disponibile dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il comma 2 allinea la previsione di cui all’art. 18, comma 2, del DL 119/2018, concernente la destinazione delle risorse stanziate per la lotteria per i corrispettivi pagati in contanti, alla nuova disciplina, che limita i premi esclusivamente ai pagamenti fatti con strumenti elettronici.
La modifica di cui al comma 3, lettera a) di natura interpretativa, chiarisce che i rimborsi attribuiti per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici non concorrono a formare il reddito del percipiente. La lettera b) del medesimo comma abroga la previsione secondo cui il Fondo, su cui sono stanziate le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all’attuazione della misura, viene integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall’emersione di base imponibile conseguente all’applicazione del cashback. La previsione risulta infatti superata dall’introduzione di un Fondo per la fedeltà fiscale, in cui confluisca la componente permanente delle maggiori entrate da miglioramento della compliance, che consenta di destinare alla riduzione della pressione fiscale il recupero di gettito derivante dalle misure di contrasto all’evasione, tra cui quindi anche quella in tema di incentivi all’utilizzo di pagamenti elettronici. lp/AGIMEG