Cuneo, vetrine oscurate sala slot: GDF multa con 36 mila euro esercente per violazione Legge Regionale Piemonte

Trentaseimila euro di multa e sala chiusa per violazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale del Piemonte 2 maggio 2016 n.9 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”. E’ la pesante sanzione imposta ad un esercente di una sala giochi di Cuneo da parte della GDF – Nucleo di Polizia economico-finanziaria, per non aver rispettato le norme in tema di vetrofanie del locale in cui sono installati apparecchi da intrattenimento. “L’attività ispettiva – riporta il verbale delle Fiamme Gialle – consentiva di accertare che le vetrine del locale in cui sono stati installati i predetti apparecchi da gioco risultano oscurate in quanto sono presenti dei pannelli posti all’interno del locale e in fronte alle vetrine che limitano la visibilità dall’esterno”. La contestazione è che l’esercente “essendo in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata dal Questore di Cuneo nel maggio 2018, ovvero in data successiva all’entrata in vigore della Legge Regionale Piemonte n.9 del 2016, non avrebbe dovuto installare nella sala vetrofanie o altro oggetto atto a limitare la visibilità dall’esterno”. Per questo motivo “la parte si è resa responsabile della violazione degli articoli 5 comma 3 (le vetrine dei locali in cui sono installati gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110 commi 6 e 7 del r.d.773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitarne la visibilità dall’esterno, ndr) e 13 comma 2 (i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall’articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, ndr) della Legge Regionale Piemonte 2 maggio 2016 n. 9″. I militari constatando “l’avvenuta installazione e il conseguente funzionamento di complessivamente 18 apparecchi e/o congegni da divertimento e/o intrattenimento rientranti nella categoria degli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 a) e b)” del Tulps, hanno comminato una sanzione di 2 mila euro per apparecchio, per un totale di 36 mila euro. cr/AGIMEG