Newslot, Cassazione: fino al 2009 il concessionario deve versare il Preu evaso truccando le macchine

Nel caso una newslot venga manomessa “Il concessionario di rete è responsabile in via principale per l’imposta evasa (cd. maggior PREU) ed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell’autore dell’illecito, mentre, qualora quest’ultimo sia identificato, ne risponde con lo stesso a titolo solidale”. La Quinta Sezione della Corte di Cassazione conferma – come da giurisprudenza ormai consolidata – che il concessionario debba versare il prelievo quando non sia possibile individuare il soggetto che ha manomesso gli apparecchi. Questo vale però nel caso in cui l’illecito sia stato commesso prima del 2009, a partire da quell’anno infatti è stata introdotta una disciplina più favorevole che però non si applica in via retroattiva. “Non essendo il cd. maggior PREU assimilabile ad una sanzione amministrativa tributaria, in quanto partecipa della stessa natura del prelievo erariale unico (cd. PREU)” spiega ancora la Cassazione, “è infine esclusa l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole recata dal citato art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha individuato, quale unico responsabile principale, solamente l’autore dell’illecito”. La Cassazione peraltro spiega che “Preu” e “maggior Preu” sono in realtà lo steso tributo: le newslot infatti venivano manomesse per occultare una parte delle giocate e di conseguenza non far risultate una parte del prelievo dovuto. L’aggettivo “maggiore” serve quindi a indicare la quota di prelievo in più che gli operatori avrebbero dovuto versare sulle giocate realmente incassate. “Il maggior prelievo erariale unico evaso (cd. maggior PREU), dovuto in ragione del superiore volume di gioco derivante dall’illecito, ha natura identica ed unitaria rispetto al prelievo erariale unico, cd. PREU” spiega infatti la Cassazione. lp/AGIMEG