Il TAR Campania ha accolto il ricorso di un cittadino napoletano contro il diniego della licenza per l’esercizio di un negozio di vendita di giochi pubblici, disposto dalla Questura di Napoli il 20 dicembre 2023.
Il Questore aveva respinto l’istanza ritenendo che il richiedente non offrisse sufficienti garanzie di affidabilità, sulla base di una serie di controlli di polizia in cui l’uomo e la persona da lui indicata come rappresentante erano stati trovati in compagnia di soggetti con precedenti o pregiudizi di polizia, alcuni dei quali ritenuti contigui alla criminalità organizzata. A carico del ricorrente venivano inoltre ricordate vecchie denunce del 2007, 2008 e 2009 per minacce e ingiurie.
Il ricorrente, incensurato, ha impugnato il provvedimento sostenendo che il mero fatto di essere stato controllato in compagnia di persone con precedenti non dimostra né una sua contiguità a contesti criminali né l’assenza del requisito della “buona condotta” richiesto per il rilascio delle licenze di polizia. Nel ricorso è stato anche evidenziato che lo zio, indicato nel provvedimento come appartenente a un clan camorristico, è stato assolto “per non aver commesso il fatto” dall’accusa di associazione mafiosa.
Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze procedurali sulla mancata partecipazione al procedimento, poiché il ricorrente era stato informato dell’avvio del procedimento e aveva avuto accesso agli atti. Sul piano sostanziale, però, i giudici hanno accolto il ricorso, rilevando che l’amministrazione non ha assolto all’onere di provare la mancanza del requisito della buona condotta. Secondo la sentenza, un semplice elenco di controlli effettuati nel corso di molti anni, nei quali il ricorrente o la preposta risultavano in compagnia di soggetti con pregiudizi, non è sufficiente a dimostrare che l’interessato sia dedito ad attività delittuose o che condivida interessi con la criminalità, né a fondare il sospetto che l’attività di gioco possa essere strumentalizzata a fini illeciti.
Per il TAR, per sostenere un giudizio di inaffidabilità sarebbe necessario un corredo istruttorio più solido, capace di indicare, anche in via presuntiva, una reale comunanza di interessi con soggetti criminali. In assenza di tali elementi, il diniego della licenza risulta privo di adeguato supporto motivazionale e va annullato, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di adottare nuove determinazioni nel rispetto dei principi indicati dalla sentenza. sm/AGIMEG










