Il Consiglio di Stato con due sentenze ha respinto tutti i motivi di appello presentati da due concessionarie di sale bingo, contro altrettante decisioni del TAR Campania che, lo scorso anno, non aveva accolto le loro richieste di annullamento sia del “Regolamento Sale da gioco e giochi leciti” sia dell’ordinanza del sindaco di Napoli (la n. 387/2016) in materia di limiti orari di funzionamento delle sale gioco. “Anche la Suprema Corte Amministrativa, quindi, ha affermato la piena legittimità della disciplina del Comune di Napoli”, si sottolinea in una nota di palazzo San Giacomo, “in materia di sale da gioco, specie per quel che riguarda le distanze minime dai “luoghi sensibili” e la regolamentazione oraria dell’offerta del gioco nella Città partenopea, ribadendo, sulla scorta di un orientamento ormai consolidato della Corte Costituzionale, che l’interesse sotteso a tale disciplina, ossia la tutela della salute pubblica, prevale sul principio della libera iniziativa economica dei privati”. “Siamo molto soddisfatti” dichiara l’assessore al Bilancio ed alle attività produttive Enrico Panini “di queste ulteriori e definitive pronunce della Giustizia Amministrativa in favore delle azioni messe in campo dal Comune di Napoli fin dal 2013 per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Esse sono la dimostrazione che, quando si crea una rete territoriale tra tutti gli attori ad ogni titolo coinvolti, le decisioni assunte superano indenni anche il più rigoroso vaglio di legittimità. La disciplina che abbiamo adottato, del resto, non è improntata al proibizionismo ma alla regolazione sociale del fenomeno e cerca di contemperare le esigenze divergenti della tutela dei consumatori e degli interessi economici delle imprese. Ora bisogna guardare avanti” continua l’assessore “e cercare di sensibilizzare anche altri Comuni, soprattutto quelli dell’area metropolitana, a seguire il nostro esempio, onde evitare di vanificare gli sforzi fin qui fatti, atteso che, come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato, i provvedimenti di Napoli non possono che essere limitati all’ambito territoriale dell’Ente”. mo/AGIMEG.