Non è stato approvato in Aula al Senato durante l’esame del provvedimento contenente modifiche alla legge recante delega al Governo per la riforma fiscale l’ordine del giorno del Movimento Cinque Stelle che “impegna il Governo ad assicurare che nell’esercizio della delega di cui in premessa, ancorché modificata per consentire una maggiore «elasticità» al Governo, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici preveda comunque una diminuzione effettiva dei limiti di giocata e di vincita nonché un’aggravante sanzionatoria specifica per il gioco a distanza”.
Via libera invece all’ordine del giorno del PD che “impegna il Governo: nell’attuazione della delega sui giochi, a contemperare gli interessi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose”.
Ecco i testi degli ordini del giorno:
G1.103
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Non approvato
Il Senato,
premesso che:
con la legge n. 111 del 2023 è stata conferita al Governo la delega all’adozione dei decreti attuativi della riforma fiscale;
il provvedimento all’esame, che si compone di un unico articolo, risulta volto a prorogare i termini della predetta delega;
il comma 1, lettera c), inserito in sede referente all’articolo unico, modificando il comma 2 dell’articolo 15, introduce alcune modifiche ai principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi, nell’esercizio della delega, per il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici; più in particolare:
il numero 1), sostituendo la parola «diminuzione» con «revisione» alla lettera a), numero 1), del citato articolo 15 comma 2, introduce il criterio della «revisione dei limiti di giocata e vincita» in luogo del principio di delega della «diminuzione dei limiti di giocata e vincita»; pertanto, con la nuova formulazione si stabilisce che il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici è effettuato nel rispetto, tra gli altri, del seguente principio e criterio direttivo: «revisione (anziché diminuzione) dei limiti di giocata e di vincita;»; nella relazione illustrativa si afferma che con tale modifica si intende «consentire al Governo di rendere più elastico il sistema dei limiti di giocata e vincita»;
il successivo numero 2), modificando la lettera m), del citato articolo 15, comma 2, attribuisce invece al Governo il compito di procedere al riordino ed alla revisione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco in generale (non solo quello a distanza); pertanto, in base alla nuova formulazione, l’articolo 15, comma 2, lettera m), stabilisce quale principio e criterio direttivo, tra gli altri, il riordino e «revisione» (in base alla modifica proposta) del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco (non solo quello a distanza, come specificato nella formulazione originaria);
le modifiche introdotte ampliano di fatto il margine di delega per il Governo che potrebbe anche consentire scelte meno incisive con riguardo al contrasto al gioco, atteso che:
con il termine «revisione» di fatto si attenua la portata del principio e criterio che invece obbligava il Governo a «diminuire» i limiti di giocata e vincita;
ampliando le sanzioni aggravate per il più generico «gioco» si potrebbero eludere talune circostanze effettivamente aggravanti che caratterizzano taluni giochi che, proprio perché «a distanza», sono più pervasivi e pericolosi,
impegna il Governo
ad assicurare che nell’esercizio della delega di cui in premessa, ancorché modificata per consentire una maggiore «elasticità» al Governo, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici preveda comunque una diminuzione effettiva dei limiti di giocata e di vincita nonché un’aggravante sanzionatoria specifica per il gioco a distanza.
G1.106
Tajani, Boccia, Losacco
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante “Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale” (A.S: 1591);
Premesso che,
il provvedimento in esame prevede modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, volte a prorogare il termine entro cui il Governo può esercitare la delega per la riforma del sistema fiscale, nonché a modificare uno dei princìpi di delega prevedendo la possibilità di applicare anche ai tributi delle regioni e degli enti locali alcuni istituti previsti dal codice della crisi d’impresa; esso interviene inoltre modificando ed integrando specifici principi di delega concernenti il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari; inoltre sono state introdotte modifiche ai principi e criteri direttivi in materia di giochi pubblici, previsti dall’articolo 15 della legge di delega n. 111 del 2023, che sono volte a sostituire il principio della «diminuzione dei limiti di giocata e di vincita», con il criterio volto a disporre una più generica «revisione» dei predetti limiti;
il più stringente riferimento alla diminuzione dei limiti di giocata e di vincita, rispetto alla più generica «revisione» dei limiti di giocata, a parere dei proponenti, rafforzerebbe il diritto alla salute sancito all’articolo 32 della Costituzione prevenendo le disfunzioni sociali e sanitarie anche attraverso la riduzione dei punti vendita del gioco fisico,
impegna il Governo:
nell’attuazione della citata delega sui giochi, a contemperare gli interessi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.
cdn/AGIMEG

