Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha inviato a tutte le Questure, Prefetture ed Adm una circolare contenente le indicazioni operative per i titoli autorizzatori delle Awp. Ecco il testo integrale della circolare:
“Nell’ambito dell’attività di indirizzo nei settori di competenza della legislazione di pubblica sicurezza, curata da questo Ufficio in favore delle articolazioni territoriali, si ritiene opportuno illustrare di seguito la recente normativa sulla quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiamato l’attenzione anche di questo Dipartimento. Come è noto, l’art. 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – recante disposizioni sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – ha variato la misura minima delle somme destinate alle vincite, cd. “pay out”, per gli apparecchi da intrattenimento, riducendola in particolare al 65% per quelli di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) TULPS (awp), nonché all’83% per gli apparecchi di cui alla successiva lett. b) (Vlt). Con nota pervenuta il 7 febbraio scorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato di aver provveduto a diramare istruzioni operative ai dipendenti uffici territoriali dirette “a favorire, per quanto possibile, la sostituzione degli apparecchi awp con pay out inferiore, a fronte del corrispondente aumento del Prelievo Erariale Unico”. Nella cennata nota l’Agenzia ha, quindi, precisato i conseguenti riflessi sul “nulla osta di distribuzione” (NOD) e sul “nulla osta di messa in esercizio” (NOE), rilasciati dalla stessa Agenzia per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) Tulps (art. 38 legge n. 388/2000). In particolare, per quanto concerne i “nulla osta di distribuzione” – concessi ai produttori ed agli importatori degli apparecchi in questione per la relativa distribuzione sul territorio nazionale – gli stessi andranno rilasciati nuovamente, a seguito della richiesta di variazione del precedente pay out, per ogni apparecchio awp. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha, quindi, disposto che, a decorrere dal 3 febbraio scorso, venga stampato su carta filigranata con ologramma un solo esemplare in originale del Nod, precisando altresì che ad esso seguiranno una copia conforme del nulla osta stesso nonché l’attestato di conformità, entrambi in carta bianca semplice riportante il logo dell’Agenzia. Nulla, invece, è stato innovato con riguardo al “nulla osta di esercizio” – rilasciato ai gestori degli apparecchi in questione – per cui detto titolo continua ad essere stampato su carta filigranata con ologramma ed apposto in originale su ogni apparecchio. Ferma restando la necessità che ciascun apparecchio awp sia dotato di attestato di conformità alle disposizioni vigenti, Adm ha puntualizzato che, a decorrere dal 7 febbraio scorso, è obbligatoria l’esposizione sia dle “nulla osta di distribuzione” in originale sia del “nulla osta per la messa in esercizio” in originale, rilasciati dagli Uffici dell’Agenzia competenti per territorio. Pertanto, l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 110, comma 9, lett. f) Tulps è integrato sia nel caso di mancata apposizione del “Nod” e del “Noe sia nel caso di apposizione della copia fotostatica degli stessi, sempreché i nulla osta risultino comunque rilasciati. Quanto sopra si segnala al fine di orientare le conseguenti attività di controllo effettuate presso gli esercizi pubblici ovia siano installati gli apparecchi in discorso. Resta fermo che, una volta accertata e contestata la violazione amministrativa, il relativo verbale andrà trasmesso alle competenti articolazioni territoriali di Adm per l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria. Il contesto in esame offre, altresì, l’occasione per rendere noto l’esito delle interlocuzioni attivate da questo Ufficio presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito al decreto-legge n. 87/2018, il cui art. 9-quater prevede che l’accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b) Tulps, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo di tessera sanitaria proprio per impederne l’accesso ai minori. La citata disposizione prevede, peraltro, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi in argomento, privi di meccanismi idonei a impedire ai minori l’accesso al gioco, devono essere rimossi dagli esercizi e che la violazione di tale prescrizione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria. Il legislatore ha, poi, precisato che l’introduzione della tessera sanitaria sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) deve intendersi riferita a quelli che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (art. 27, comma 4, del d.l. n. 4/2019), ovvero a quegli apparecchi che sono interessati dal processo di evoluzione tecnologica la cui disciplina è rimessa ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 1, comma 943, della legge n. 208/2015, 1° periodo). Questo Ufficio ha, pertanto, interessato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine di acquisirne l’avviso circa l’effettività del citato termine (1° gennaio 2020), a decorrere dal quale deve procedersi alla rimozione degli apparecchi in parola. In proposito l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rappresentato che, per quanto concerne gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) Tulps, l’attuazione della norma di legge in esame è stata assicurata dalla modifica ed integrazione delle regole tecniche di produzione e funzionamento già poste con decreto direttoriale del 4 aprile 2017, disponendo l’adeguamento dei sistemi di gioco a far data dal 1° gennaio 2020. In relazione, invece, agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), Adm ha reso noto che le regole tecniche di produzione e verifica degli apparecchi in argomento trovano compiuta definizione in un progetto sottoposto alla procedura di informazione comunitaria, al cui esito positivo potrà essere adottato il sopracitato decreto al Mef. Dalla data di pubblicazione del decreto medesimo decorrerà il termine di nove mesi oltre i quali non si potranno più rilasciare i nulla osta per gli apparecchi “di vecchia generazione”, e dei successivi dodici mesi entro i quali dismettere gli apparecchi in questione (art. 1, comma 943, della legge n. 208/2015, 2° periodo). Alla luce del cennato chiarimento offerto dall’Agenzia in parola è lecito desumere, sempre al fine di orientare l’attività di controllo, che l’effettività della previsione di cui all’articolo 9-quater del decreto legge n. 87/2018 è differita al verificarsi delle condizioni sopra enunciate e che, quindi, fino a quel momento sarà ancora legittimo da parte dei gestori tenere in funzione apparecchi “di vecchia generazione”, non muniti del meccanismo per l’utilizzo della tessera sanitaria. L’ufficio della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento che dovesse rendersi necessario”. lp/AGIMEG