Minimi garantiti, per le Sezioni Unite la giurisdizione spetta al giudice civile: rivivono i lodi, ma si torna in appello

Spetta al giudice civile e non a quello amministrativo la giurisdizione sui minimi garantiti, e sul risarcimento che il Ministeri dell’Agricoltura e quello dell’Economia dovrebbero versare alle agenzie di scommesse ippiche – quelle attive alla fine degli anni ’90 – per la concorrenza illegale esercitata da operatori esteri senza concessione. Lo affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che decidono sul regolamento di giurisdizione promosso dalla Prima Sezione Civile della stessa Cassazione a gennaio scorso, e annullano con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma del novembre 2013. Quest’ultima invece aveva annullato i lodi “ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. In sostanza, con questa pronuncia, tornano provvisoriamente in vita i lodi arbitrali che avevano dato ragione alle agenzie ippiche; ma si riparte dalla Corte d’Appello, che dovrà nuovamente decidere sui ricorsi intentati dai Ministeri.

Le Sezioni Unite infatti hanno accolto i ricorsi intentati dalle agenzie ippiche “con la conseguente declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, sussistenza della competenza degli arbitri dinnanzi ai quali la causa delle stesse agenzie è stata proposta”. Le Sezioni Unite hanno quindi annullato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma nel 2013, e rinviato la questione allo stesso giudice “in diversa composizione che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di giudizio di legittimità”.

La querelle giudiziaria va avanti da oltre 20 anni, in sostanza le agenzie ippiche si sono battute finora per ottenere dal Mipaaf e dal Mef un risarcimento, visto che – a causa della presenza di alcuni operatori stranieri senza concessione – non hanno operato in esclusiva nel mercato delle scommesse. Nel 2003 la questione venne risolta con un lodo arbitrale, con cui si condannò il Ministero dell’Agricoltura a risarcire il danno e si autorizzarono le agenzie ippiche a trattenere i minimi garantiti – l’importo minimo di prelievo che avrebbero dovuto versare in ogni caso, a prescindere dalla raccolta effettuata – a titolo di rimborso. Nel 2013, la Corte d’appello di Roma ha tuttavia annullato il lodo, ritenendo che la questione dovesse essere decisa da un giudice amministrativo. La questione è quindi finita di fronte alla Corte di Cassazione, sfociando appunto nel regolamento di giurisdizione. gr/AGIMEG