Milleproroghe, dalla proroga di 36 mesi per giochi con concessione scaduta o in scadenza, nuovi ristori, tassazione scommesse ippiche e sportive e prelievo per il bingo, ecco tutti gli EMENDAMENTI all’esame alla Camera

Diversi gli emendamenti presentati al Decreto Milleproroghe, all’esame delle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera. Proroga di 36 mesi per tutti i giochi con concessione già scaduta o in scadenza, riconoscimenti di crediti di imposta per il settore, sanzioni per le sale che permettono l’ingresso i minori nelle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, prelievo erariale all’11,50% e compenso per il controllore specializzato all’1% del prezzo di vendita delle cartelle per il gioco del bingo a partire dal 1° gennaio 2021, ristori per i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, tassazione scommesse ippiche e sportive, chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive: sono i punti principali contenuti negli emendamenti presentati alle Commissioni. Ecco i testi integrali degli emendamenti:

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 544 è sostituito dal
seguente: « 544. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria
per l’avvio e per l’attuazione della lotteria, oltre ai beni e ai servizi che, essendo esclusi
dalla lotteria degli scontrini in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi dai
rimborsi di cui all’articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540. ». Vitiello, Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di giochi)
1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° gennaio 2021 per quelle già in proroga.
2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli
oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono
confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per
i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono
dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.
3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro
sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1.
4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
abrogati. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Proroga di termini in materia di concessioni di giochi pubblici)
1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni aventi ad oggetto giochi pubblici da mettere a gara, i termini di indizione delle gare di cui all’articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017,
n. 205, come modificato da ultimo dall’articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e di cui all’articolo 1, comma 727, legge 27 dicembre 2019, n. 160 , sono unitariamente prorogati a data non successiva al 31 dicembre 2022.
2. Ai fini di cui al comma 1, per garantire la continuità del servizio di raccolta a tutela dei connessi interessi di pubblica sicurezza ed erariali:
a) le concessioni per la raccolta del gioco a distanza con scadenza in data antecedente al 31 dicembre 2022 ed in essere alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, sino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensili, moltiplicati per i mesi interi inter- correnti tra la data di scadenza e la data di aggiudicazione delle nuove concessioni;
b) la scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b), dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è prorogata sino all’affidamento delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, previa presentazione di adeguata garanzia parametrata alla durata della proroga ed a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, della somma di Euro 16,66, per ciascun apparecchio ex articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS, e di Euro
166,66 per ciascun apparecchio ex articolo 110, comma 6, lettera b), TULPS, moltiplicata per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e l’assegnazione delle nuove
concessioni. Per i primi dodici mesi della proroga tali somme non sono dovute a
titolo di ristoro economico a fronte delle sospensioni del servizio imposte in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
c) la scadenza delle vigenti concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati di cui all’articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata sino all’assegnazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, previa presentazione di adeguata garanzia parametrata alla durata della proroga ed a fronte della corresponsione, delle somme annuali di cui al richiamato articolo all’articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per i primi dodici mesi della proroga i relativi oneri non sono dovuti a titolo di ristoro economico a fronte delle sospensioni del servizio imposte a fronte dell’emergenza epidemiologici. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Proroga di termini in materia di giochi)
1. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all’articolo 38, comma 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2,
commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto
legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell’anno 2020 e per il primo semestre dell’anno 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche in riferimento alle successive scadenze previste dai singoli atti di convenzione di concessione sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti titolari delle concessioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta, fruibile integralmente o parzialmente negli anni fiscali 2021 e 2020, in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di canone di concessione in relazione ai primi semestri degli anni 2020 e 2021 e le somme effettivamente dovute a tale titolo, rideterminate secondo i criteri di cui al precedente comma 1. Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa massima di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
3. All’onere di cui al presente articolo, pari ad euro 200 milioni per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 si provvede quanto ad 80 milioni di euro per l’anno 2021 e a 200
milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90, quanto a 120 milioni
di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50 per cento della spesa affrontata per le
spese derivanti dalla sostituzione delle schede di gioco di cui all’art. 1 comma 732,
della legge n. 160 del 2019, fino ad un massimo del 20 per cento del fatturato del
2019 per ogni singolo beneficiario. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite
di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. A far data dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l’aliquota del
Prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) del
Testo unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, è pari al 23,85 per cento delle somme giocate. Agli oneri di cui
al presente comma, valutati in 1.200 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.500 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l’obbligo di prestare le garanzie relative all’obbligo di riversamento dell’importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° gennaio 2021 per quelle già in proroga.
10-ter. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 10-bis sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle
corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico
per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in
ragione dell’emergenza epidemiologica.
10-quater. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette
entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano
fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate
alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
10-quinquies. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono abrogati. Topo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi
20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate
all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l’accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell’ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli eser- cizi. Conseguentemente, l’articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.
10-ter. Per disincentivare le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, all’articolo 7, comma 8 del predetto decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: « è punita ai sensi dell’articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro dieci mila a euro quaranta mila ». Topo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) a decorrere dall’1 gennaio 2021 e fino alla data di assegnazione delle nuove concessioni il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del Bingo sono fissati, rispettivamente, nella misura dell’11,50 per cento e dell’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. ». Topo.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Ristori per i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati)
1. I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e
dall’articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, già prorogati di 6 mesi dall’art. 69 comma 3
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020 n. 27 sono ulteriormente prorogati per il periodo necessario a consentire l’indizione e lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
delle gare finalizzate all’attribuzione delle nuove concessioni aventi tutte decorrenza
dal 1 gennaio 2023.
2. La proroga di cui al comma 1 è condizionata al versamento delle somme
annuali previste dall’art. 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come
modificate dall’articolo 24 del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
3. Per gli anni 2021 e 2022, a titolo di ristoro per i minori introiti derivanti dalla riduzione delle attività conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, ai concessionari del gioco a distanza, nonché ai concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all’articolo 110,comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, è retrocessa o attribuita la parte di imposta unica e di prelievo erariale unico
che risulti eccedente gli importi dovuti e versati, per i medesimi titoli e per i periodi mensili corrispondenti nell’anno 2019, incrementata dalle maggiorazioni dei prelievi successivamente intervenute, al fine di assicurare la neutralità del ristoro sul gettito erariale. Le quote di ristoro in favore degli operatori che abbiano conseguito un maggior volume d’affari sono attribuite tramite i conguagli effettuati al termine di ciascun
trimestre. Eventuali differenze negative riscontrate non determinano obbligo per i
concessionari di integrare i versamenti già effettuati. Sul volume d’affari mensile eccedentario rispetto all’anno 2019 i concessionari versano i due terzi del teorico dovuto, mentre il restante terzo è trattenuto dai medesimi fino all’effettuazione del conguaglio trimestrale cui consegue la definitiva liquidazione dell’obbligazione fiscale.
4. Agli oneri i cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

(Tassazione scommesse ippiche e sportive)
1 Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle
sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall’emergenza pandemica COVID19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, in coerenza con l’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27
dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata
bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente,
per la rete « fisica » al 34 per cento e per il « gioco a distanza » al 38 per cento, nel caso
in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga
400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 25
per cento e per il « gioco a distanza » al 29 per cento e nel caso in cui nello stesso
periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il
prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 20 per cento e per il « gioco
a distanza » al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per
cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli. Paolo Russo.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
Articolo 3-bis. (Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:
a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione
– delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto connessa all’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per l’anno di imposta 2020, è prorogato per l’anno 2021
al 31 luglio 2021. Per gli anni d’imposta 2020 e 2021 la base imponibile forfettaria
degli apparecchi da intrattenimento di cui alla tariffa allegata all’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è ridotta della metà. Gli importi eventualmente versati in eccedenza con riferimento all’anno di imposta 2020 alla data dell’entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri i cui al presente comma, valutati in 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri.

es/AGIMEG