E’ stato approvato durante l’ultimo Consiglio Comunale a Mede, nella provincia di Pavia, il regolamento per la prevenzione e il contrasto del gioco patologico. Sono oggetto della normativa tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro. Sono esclusi, invece, il gioco del bingo, i giochi del lotto, del superenalotto e del totocalcio. Secondo quanto stabilito dal Regolamento approvato “nei locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito l’accesso, vietato ai minori di anni diciotto, deve avvenire mediante esibizione di un documento di identità. E’ vietata l’attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco d’azzardo lecito”. “E’ vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in qualunque esercizio aperto al pubblico che si trovi a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall’ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Sono considerati luoghi sensibili in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale, i seguenti: esercizi di compro-oro, argento ed oggetti preziosi; agenzie di pegni e prestiti; sportelli bancomat. Non è in alcun caso consentita l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e/o distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo all’esterno di esercizi aperti al pubblico sia di natura commerciale, artigianale che di servizi, anche se su spazi privati”. La normativa limita inoltre gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco: dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23 di tutti i giorni, compresi i festivi. I controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Mede sono affidati alla Polizia Locale. “La violazione della normativa regionale sulle distanze minime dai luoghi sensibili comporta la sanzione amministrativa prevista, pari a €. 15.000,00 per ogni apparecchio installato in violazione della distanza minima. La stessa sanzione è prevista anche per i casi di nuova installazione, a cui sono equiparati il rinnovo del contratto, il cambio di gestore ed il trasferimento. È prevista inoltre la chiusura dell’apparecchio mediante sigilli, da rimuovere solo in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza. Non è invece richiesta la rimozione fisica dell’apparecchio. La violazione del regolamento regionale sull’accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito comporta la sanzione amministrativa prevista, da €. 500,00 a €.5.000,00. La violazione della normativa regionale relativa alle indicazioni da riportare sugli apparecchi da gioco comporta la sanzione amministrativa prevista di 500 euro. La violazione del divieto di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco d’azzardo lecito, comporta la sanzione amministrativa, da €. 1.000,00 a €. 5.000,00. La mancata partecipazione ai corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito, comporta la sanzione amministrativa, €. 1.000,00 a €. 5.000,00. Per le autorizzazioni rilasciate dai Comuni, il mancato rispetto degli orari prescritti con ordinanza sindacale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,00 a €. 3.098,00. Per le autorizzazioni rilasciate dai Questori, il mancato rispetto degli orari prescritti con ordinanza sindacale comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art.17, 1° comma, del T.U.L.P.S., cioè cui con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a €. 206,00. Per le autorizzazioni rilasciate dai Monopoli di Stato, il mancato rispetto degli orari prescritti con ordinanza sindacale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €. 500,00. Le violazioni al presente Regolamento non già disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in materia, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da €.100,00 a €. 500,00”. Le attività già esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi entro e non oltre 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. cdn/AGIMEG