La Commissione Agricoltura della Camera ha dato parere favorevole alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”. Aurelia BUBISUTTI (Lega), relatrice, ricorda preliminarmente che nella XVII legislatura venne presentato un disegno di legge analogo a quello in titolo (A.C. 4303) sul quale la Commissione Agricoltura, nella seduta del 18 ottobre 2017, espresse un parere favorevole. Tale disegno di legge fu poi approvato dalla Camera il 22 novembre 2017, ma non completò il suo iter presso il Senato per la fine della legislatura. Venendo ai contenuti della Convenzione oggetto di ratifica, fa presente che essa è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, intendendo fare riferimento, con tale espressione, a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi. Nel perseguimento di tale obiettivo, la Convenzione mira a coinvolgere tutte le parti interessate, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della cooperazione internazionale. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dei contenuti della Convenzione, si limita in questa sede ad osservare che il testo si compone di un preambolo e di 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati rispettivamente a: Scopo, princìpi guida e definizioni (articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure (articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); Verifica dell’attuazione (articoli 29-31); Disposizioni finali (articoli 32-41). Nel passare all’esame del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, segnala che gli articoli1e2 prevedono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione. Rammenta che sinora la Convenzione è stata ratificata da Norvegia, Portogallo, Repubblica di Moldavia e Ucraina e che l’obbligo di esecuzione decorre dopo tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche, delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d’Europa. Gli articoli da3a5 introducono disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. In particolare, l’articolo 3 dà attuazione nel nostro ordinamento all’articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare un’autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’autorità competente viene individuata dal legislatore nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con riferimento agli articoli 4 e 5, rileva che essi recano, seppure marginalmente, profili di interesse per la Commissione Agricoltura, in quanto modificano alcune norme connesse al perseguimento delle condotte di frode nelle competizioni sportive che trovano applicazione anche con riferimento alle competizioni sportive organizzate nel settore ippico. L’articolo 4, infatti, dà attuazione all’articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l’aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, l’articolo in esame inserisce nella legge n. 401 del 1989 – che reca interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e norme a tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive – l’articolo 5-bis, prevedendo che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei reati di frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse (di cui agli articoli 1 e 4 della citata legge n. 401 del 1989), il giudice debba ordinare la confisca penale e, se questa non è possibile, la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona. Ricorda che l’articolo 1 della legge n. 401 del 1989 punisce il delitto di frode in competizioni sportive con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro. Si tratta della condotta di chiunque « offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall’UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo ». L’articolo 4 della legge n. 401 del 1989 punisce, invece, l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa delineando fattispecie sia delittuose sia contravvenzionali. La disposizione infatti prevede, tra le varie fattispecie di reato, che chiunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall’UNIRE è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Segnala, peraltro, che la legge n. 401 del 1989, in questa sede oggetto di modifica, reca ancora il riferimento all’UNIRE, ente ormai soppresso, essendo state le relative competenze trasferite dapprima all’ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico), indi al MIPAAF, con la legge n. 135 del 2012. Successivamente, in attuazione della citata legge, con decreto del MIPAAF del 31 gennaio 2013, le funzioni già riconosciute all’ex ASSI sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, che sono state affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Rileva che l’articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competi zioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all’articolo 23 della Convenzione. In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-quaterdecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite. La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote. Osserva, infine, che l’articolo 6 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria e che l’articolo 7 prevede l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Filippo GALLINELLA (M5S), nessuno intervenendo nella discussione generale, invita la relatrice a formulare una proposta di parere. Aurelia BUBISUTTI (Lega), relatrice, preso atto che la Convenzione oggetto di ratifica è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, tra le quali rientrano anche quelle del settore ippico, formula una proposta di parere favorevole.
Ecco il testo della proposta di parere favorevole:
“La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 » (C. 1638 Governo, approvato dal Senato); preso atto che la Convenzione oggetto di ratifica è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, ovvero tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi; preso atto altresì che, nel perseguimento di tale obiettivo, la Convenzione mira a coinvolgere tutte le parti interessate, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della cooperazione internazionale; rilevato che gli articoli 4 e 5 del disegno di legge di ratifica danno attuazione, rispettivamente, agli articoli 25 e 23 della Convenzione, a tal fine introducendo disposizioni in materia di confisca penale obbligatoria dei beni e di sanzioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite, e che tali disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle competizioni sportive del settore ippico, esprime PARERE FAVOREVOLE.”
La Commissione ha quindi approvato la proposta di parere favorevole della relatrice. lp/AGIMEG