La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha reso ieri parere favorevole sulla Convenzione di Magglingen contro il match fixing. La relatrice Valentina Corneli (M5S), introducendo il testo, ha spiegato che “Gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive, e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale”. Ciascuna Paese è tenuto a “identificare una o più autorità responsabili, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, dell’attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell’applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse. Tale autorità è individuata per l’Italia, ai sensi dell’articolo 3 del disegno di legge di ratifica, nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. In particolare, per il contrasto delle scommesse illegali, irregolari o sospette, è previsto “il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali; la limitazione dell’offerta di scommesse sportive; il ricorso sistematico a mezzi di pagamento tracciabili. L’articolo 10 contiene le misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive. La Convenzione fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali; a tale fine, l’articolo 11 indica talune ipotesi quali: il blocco o limitazione diretta o indiretta dell’accesso agli operatori « remoti » di scommesse illegali e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali. L’articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse. L’articolo 13 pone in capo alle Parti l’individuazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive, che dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate. Essa si occuperà, inoltre, di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse « atipiche » e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati parte, emettendo, se del caso, gli opportuni «allerta»; di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa; di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati”. La Convenzione prevede inoltre venga creato “un Comitato di follow-up costituito da rappresentanti delle Parti (anche in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione un voto. Le funzioni del Comitato, il quale è responsabile della verifica dell’attuazione della Convenzione, sono individuate dall’articolo 31: all’organismo è riconosciuta, tra il resto, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive”.
Per quanto riguarda invece il disegno di legge di ratifica, la relatrice ha ricordato che “l’articolo 3 individua nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive. L’articolo 4 prevede la confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell’articolo 25 della Convenzione”. Nel parere – che verrà adesso trasmesso alla Commissione Affari Esteri e Comunitari – non ci sono riferimento alle norme sulle scommesse. lp/AGIMEG