“La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen nel settembre 2014, in occasione della XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d’Europa, è intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive. L’espressione ‘manipolazioni di competizioni sportive’ fa riferimento non soltanto agli incontri e alle competizioni in cui si confrontano due atleti o due squadre, né alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva ma, più in generale, a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento del risultato di una competizione sportiva volte a interferire, in tutto o in parte, con il carattere imprevedibile della competizione stessa, per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi”. E’ quanto ha detto in Assemblea alla Camera durante la discussione del disegno di legge “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014″, approvato dal Senato, Paolo Formentini, Relatore per la III Commissione. “L’accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi – ha aggiunto – e la loro esposizione mediatica hanno favorito, specie a partire dagli anni Duemila, un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite. In questo contesto generale si segnalano due fenomeni peculiari: in primo luogo, il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse offerte a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, così da favorire la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più difficili da scoprire; in secondo luogo, lo sviluppo di un consistente mercato illegale che offre agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali interessate alla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse, al fine di ricavare profitti grazie ad esse, riciclando in tal modo denaro di provenienza illecita. Occorre rilevare che alcuni rilevanti profili del fenomeno corruttivo in ambito sportivo sono già oggetto di convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione, rispettivamente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale e la Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione. Tali Convenzioni, tuttavia, – ha detto – non considerano espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio. La manipolazione delle competizioni sportive, inoltre, può essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione del 1999 del Consiglio d’Europa, così come le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio del 2005. La Convenzione in esame, quindi, associa, sul piano del contenuto, tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni de quibus, cioè autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse. In tal senso, i Governi sono sollecitati ad adottare misure idonee, anche di natura legislativa, per indurre, ad esempio, le autorità di controllo sulle scommesse sportive a contrastare le frodi anche limitando e sospendendo la possibilità di effettuare scommesse o limitando, in caso di necessità, l’accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori. Le organizzazioni sportive sono, invece, invitate a dotarsi di regole più stringenti contro la corruzione, nonché a prevedere sanzioni e misure disciplinari per i casi di violazione, oltre a principi di buona governance. La Convenzione in esame rappresenta uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un’efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando, nel contempo, il profilo della cooperazione internazionale. Quanto al contenuto, il testo convenzionale si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi dedicati a scopo, principi guida e definizioni, prevenzione, cooperazione e altre misure, scambio di informazioni, diritto penale sostanziale, cooperazione in materia di applicazione della normativa, giurisdizione, procedura penale, misure di applicazione della normativa, sanzioni e misure, cooperazione internazionale giudiziaria in altri ambiti, verifica dell’attuazione e disposizioni finali”, ha concluso. Durante la discussione del disegno di legge, il relatore per la II Commissione (Giustizia), deputato Roberto Turri ha ricordato: “Io mi soffermerò sui contenuti del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione, che si compone di sette articoli. In particolare, segnalo che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. In particolare, per quanto riguarda l’esecuzione, l’obbligo scatta a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, previsto nell’articolo 32, paragrafo 4, decorsi tre mesi dalla ratifica dei cinque Stati firmatari, dei quali tre membri del Consiglio d’Europa. Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta di limitati interventi relativi a: individuazione dell’autorità nazionale competente per la regolamentazione delle scommesse sportive, in attuazione dell’articolo 9 della Convenzione; la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive e/ o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell’articolo 25 della Convenzione; la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione. Le restanti parti – ha detto – della Convenzione si ritiene non necessitano di adeguamento in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche e di regolamentazione e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989. Per i profili che necessitano di adeguamento, l’articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all’articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare un’autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto alle manipolazioni delle competizioni. L’autorità competente viene individuata, dal legislatore, nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si ricorda, infatti, che l’Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita di tabacchi, al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi l’Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale. L’articolo 4 dà, invece, attuazione all’articolo 25 della Convenzione che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utili zzati per commettere reati o dei profili dei reati, anche attraverso l’aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, con l’inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5-bis. Il provvedimento – ha aggiunto – prevede che in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dalla legge il giudice debba ordinare la confisca penale e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona. L’articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all’articolo 23 della Convenzione. In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo, 25-quaterdecies, nel catalogo di reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente, previste dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001. L’articolo 6 del disegno di legge prevede che si dia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L’articolo 7, infine, prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, ha concluso. cdn/AGIMEG