Dopo aver convertito in legge il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100, Camera e Senato tornano al lavoro su una serie di ddl. Per i giochi, ci sono la ratifica della convenzione sul match-fixing e il ddl Ruocco. Intanto, Andrea Abodi, presidente dell’ICS, nel corso di un’audizione, chiede invece di finanziare lo sport con i proventi delle scommesse.
Ddl Semplificazioni, Ruocco punta a licenziare il provvedimento martedì. Mancini (PD) “Testo non condiviso”
La Commissione Finanze potrebbe licenziare martedì prossimo il ddl Semplificazioni. Lo ha anticipato ieri in Commissione Finanze l’on Carla Ruocco (M5S), presidente e relatrice del provvedimento. Ha chiesto infatti al Sottosegretario alle finanze Massimo Bitonci (che sta seguendo i lavori) di “considerare la possibilità di anticipare l’espressione dei pareri alla giornata di lunedì, così da poter concludere l’esame del provvedimento in Commissione entro la stessa giornata e acquisire nella giornata di martedì i pareri delle Commissioni, votando quindi martedì stesso il mandato al relatore”. Ruocco ha comunque spiegato che l’approdo in Aula potrebbe slittare di qualche giorno, una necessità “emersa nella riunione dell’Ufficio di Presidenza di ieri (mercoledì, NdR)”. L’on Claudio Mancini (PD) ha tuttavia precisato che “il provvedimento non può considerarsi al momento ampliamento condiviso dalla Commissione. Il gruppo del Partito Democratico, infatti, si riserva di esprimere le sue valutazioni al termine della discussione di merito e dei pareri che saranno formulati sulle proposte emendative presentate dal gruppo medesimo”
Il ddl accorda alcune agevolazioni a determinate categorie di esercenti che operano nei comuni con meno di 20mila abitanti e che decidono di ampliare la propria attività. Dalla norma vengono escluse però alcune attività, tra cui sale scommesse, e sale slot e vlt. Per la copertura economica – 100 milioni di euro l’anno, a partire dal 2019 – si fa ricorso interamente all’aumento del prelievo su slot e videolottery .
Buffagni (M5S): “Dopo stop a pubblicità sul gioco e obbligo tessera sanitaria per le slot, al lavoro su pacchetto economico per aiutare le famiglie”
“In Italia c’è un numero che dovrebbe far rabbrividire: 1 milione e 200 mila bambini vivono sotto la soglia di povertà. Questo significa che le famiglie non possono arrivare a fine mese, che non hanno la possibilità economica di far vivere ai propri figli una vita “normale”, facendo sport, mangiando sano, studiando, divertendosi. La vita che ogni bambino, insomma, avrebbe il sacrosanto diritto di avere”. E’ quanto ha detto Stefano Buffagni, deputato del Movimento Cinque Stelle alla Camera. “Stiamo preparando per il prossimo Def un pacchetto economico per aiutare le famiglie, dall’asilo, ai prodotti per la prima infanzia, fino al coefficiente famigliare, che si sommeranno al Reddito di Cittadinanza per dare un supporto concreto a chi ha figli o a chi vorrebbe averne. A questo si aggiungano le nostre misure di contrasto al disagio sociale come lo stop alla pubblicità sul gioco d’azzardo che per troppi anni ha risucchiato i nostri ragazzi, specialmente nelle periferie, l’obbligo di tessera sanitaria per “giocare” alle slot, e tutte le misure del pacchetto anti-violenza che stiamo approvando in questi giorni in Parlamento, per prevenire che i più piccoli (e le donne) si possano trovare in condizioni di pericolo. Noi ci mettiamo tutte le nostre forze, ma in questa battaglia serve l’aiuto di tutti”, ha aggiunto.
Convenzione UE sul match-fixing: via libera in commissione. Il testo passa in Aula alla Camera
La commissione Affari Esteri e Comunitari e La commissione giustizia della Camera hanno approvato il parere sulla convenzione di Magglingen contro manipolazione di competizioni sportive e sulla legge di ratifica. Voto favorevole quindi per il mandato Roberto Turri (Lega) per la Commissione Giustizia e Paolo Formentini (Lega) per la Commissione Affari esteri a riferire in Aula.
Match fixing, parere favorevole della Commissione Agricoltura della Camera alla convenzione Magglingen
La Commissione Agricoltura della Camera ha dato parere favorevole alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”. Aurelia BUBISUTTI (Lega), relatrice, ricorda preliminarmente che nella XVII legislatura venne presentato un disegno di legge analogo a quello in titolo (A.C. 4303) sul quale la Commissione Agricoltura, nella seduta del 18 ottobre 2017, espresse un parere favorevole. Tale disegno di legge fu poi approvato dalla Camera il 22 novembre 2017, ma non completò il suo iter presso il Senato per la fine della legislatura. Venendo ai contenuti della Convenzione oggetto di ratifica, fa presente che essa è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, intendendo fare riferimento, con tale espressione, a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi. Nel perseguimento di tale obiettivo, la Convenzione mira a coinvolgere tutte le parti interessate, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della cooperazione internazionale. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dei contenuti della Convenzione, si limita in questa sede ad osservare che il testo si compone di un preambolo e di 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati rispettivamente a: Scopo, princìpi guida e definizioni (articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure (articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); Verifica dell’attuazione (articoli 29-31); Disposizioni finali (articoli 32-41). Nel passare all’esame del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, segnala che gli articoli1e2 prevedono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione. Rammenta che sinora la Convenzione è stata ratificata da Norvegia, Portogallo, Repubblica di Moldavia e Ucraina e che l’obbligo di esecuzione decorre dopo tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche, delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d’Europa. Gli articoli da3a5 introducono disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. In particolare, l’articolo 3 dà attuazione nel nostro ordinamento all’articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare un’autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’autorità competente viene individuata dal legislatore nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con riferimento agli articoli 4 e 5, rileva che essi recano, seppure marginalmente, profili di interesse per la Commissione Agricoltura, in quanto modificano alcune norme connesse al perseguimento delle condotte di frode nelle competizioni sportive che trovano applicazione anche con riferimento alle competizioni sportive organizzate nel settore ippico. L’articolo 4, infatti, dà attuazione all’articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l’aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, l’articolo in esame inserisce nella legge n. 401 del 1989 – che reca interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e norme a tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive – l’articolo 5-bis, prevedendo che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei reati di frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse (di cui agli articoli 1 e 4 della citata legge n. 401 del 1989), il giudice debba ordinare la confisca penale e, se questa non è possibile, la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona. Ricorda che l’articolo 1 della legge n. 401 del 1989 punisce il delitto di frode in competizioni sportive con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro. Si tratta della condotta di chiunque « offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall’UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo ». L’articolo 4 della legge n. 401 del 1989 punisce, invece, l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa delineando fattispecie sia delittuose sia contravvenzionali. La disposizione infatti prevede, tra le varie fattispecie di reato, che chiunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall’UNIRE è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Segnala, peraltro, che la legge n. 401 del 1989, in questa sede oggetto di modifica, reca ancora il riferimento all’UNIRE, ente ormai soppresso, essendo state le relative competenze trasferite dapprima all’ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico), indi al MIPAAF, con la legge n. 135 del 2012. Successivamente, in attuazione della citata legge, con decreto del MIPAAF del 31 gennaio 2013, le funzioni già riconosciute all’ex ASSI sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, che sono state affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Rileva che l’articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competi zioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all’articolo 23 della Convenzione. In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-quaterdecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite. La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote. Osserva, infine, che l’articolo 6 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria e che l’articolo 7 prevede l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Filippo GALLINELLA (M5S), nessuno intervenendo nella discussione generale, invita la relatrice a formulare una proposta di parere. Aurelia BUBISUTTI (Lega), relatrice, preso atto che la Convenzione oggetto di ratifica è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, tra le quali rientrano anche quelle del settore ippico, formula una proposta di parere favorevole.
Ecco il testo della proposta di parere favorevole:
“La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 » (C. 1638 Governo, approvato dal Senato); preso atto che la Convenzione oggetto di ratifica è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, ovvero tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi; preso atto altresì che, nel perseguimento di tale obiettivo, la Convenzione mira a coinvolgere tutte le parti interessate, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della cooperazione internazionale; rilevato che gli articoli 4 e 5 del disegno di legge di ratifica danno attuazione, rispettivamente, agli articoli 25 e 23 della Convenzione, a tal fine introducendo disposizioni in materia di confisca penale obbligatoria dei beni e di sanzioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite, e che tali disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle competizioni sportive del settore ippico, esprime PARERE FAVOREVOLE.”
La Commissione ha quindi approvato la proposta di parere favorevole della relatrice.
Commissione Finanze Camera: parere favorevole alla convenzione di Magglingen. All’interno disposizioni su match fixing
La Commissione Finanze della Camera ha dato parere favorevole alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”, approvato dal Senato e che ha già ricevuto parere positivo dalle Commissioni riunite II e III. Giulio Centemero (Lega), relatore della ratifica, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri, il disegno di legge C. 1638, già approvato dal Senato, recante ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen, in Svizzera, il 18 settembre 2014. Per quanto concerne il contenuto della Convenzione, essa è intesa a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive. Il testo si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi. Con l’articolo 1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi principali, mentre l’articolo 2 individua i princìpi guida cui deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. Dopo l’articolo 3, dedicato alle definizioni dei termini ricorrenti nella Convenzione, l’articolo 4 illustra gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno che devono essere adottati dalle Parti e l’articolo 5 riguarda la valutazione e gestione dei rischi. Con l’articolo 6 le Parti sono sollecitate ad incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; l’articolo 7 incoraggia le Parti ad adottare ed attuare regole che contrastino la manipolazione e l’articolo 8 prevede che ciascuna Parte assicuri la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive. Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da 9 a 12. In particolare l’articolo 9 prevede che ciascuna Parte è tenuta ad identificare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, una o più autorità responsabili dell’attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell’applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse. Tra tali misure si segnala: il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette; la limitazione dell’offerta di scommesse sportive, in particolare escludendo le competizioni riservate ai minori di 18 anni e le competizioni le cui condizioni organizzative e i cui risultati siano inadeguati; la diffusione anticipata di informazioni sui tipi di scommesse sportive agli organizzatori di competizioni; il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità dei flussi di denaro che superino una determinata soglia stabilita dalle Parti; meccanismi di collaborazione tra le organizzazioni per impedire alle Parti interessate alla competizione di scommettere su competizioni sportive che violano le regole sportive o la legislazione; la sospensione delle competizioni che siano oggetto di segnalazione. L’articolo 10 contiene invece misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive, volte, al paragrafo 1, a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, limitando: a) le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nell’offerta di scommesse sportive; b) l’abuso di posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un’organizzazione sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione o l’abuso di informazioni privilegiate; c) il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni delle scommesse; d) la possibilità, per ciascun operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni partecipa. In tale ambito, il paragrafo 2 stabilisce che le Parti incoraggino gli operatori delle scommesse a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti circa le conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attività di contrasto mediante educazione e formazione, mentre il paragrafo 3 prevede che ciascuna Parte adotti tutte le misure necessarie a obbligare gli operatori delle scommesse a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette. L’articolo 11 fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali. A tal fine l’articolo indica talune ipotesi, quali: il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell’accesso agli operatori di scommesse illegali che agiscono da remoto e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali. L’articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse, prevedendo in particolare che ciascuna Parte si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni qualora esse possano essere utili ai fini della valutazione del rischio. L’articolo 13 pone in capo alle Parti l’identificazione di una Piattaforma nazionale, che dovrà raccogliere e trasmettere i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate. L’articolo 14 riguarda le misure di protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 15, ciascuna Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta la sanzione penale della manipolazione delle competizioni sportive che implichi pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente quali definite nel proprio ordinamento interno. L’articolo 16 reca norme in tema di riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive. L’articolo 17 prevede che le Parti adottino le necessarie misure per attribuire il carattere di reato nel rispettivo ordinamento giuridico alla complicità e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all’articolo 15 della convenzione. L’articolo 18 reca norme sulla responsabilità delle persone giuridiche. L’articolo 19 contiene la previsione dei criteri sulla base dei quali gli Stati parte sono tenuti a stabilire la competenza rispetto ai reati di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17. Con l’articolo 20 viene riconosciuta agli Stati parte la possibilità di ottenere, nel corso delle indagini relative ai reati previsti dagli articoli da 15 a 17, la conservazione rapida dei dati informatici raccolti, la conservazione e la divulgazione rapide del traffico dei dati; quella di emettere ordini, di procedere a perquisizioni e sequestri di dati informatici; nonché di raccogliere in tempo reale i dati relativi al traffico e l’intercettazione del loro contenuto. L’adozione, da parte degli Stati parte, di misure idonee ad assicurare sul piano interno l’efficace protezione di informatori, testimoni e loro familiari è contemplata dall’articolo 21. Con l’articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 15-17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. L’articolo 23 riguarda l’applicazione di sanzioni alle persone giuridiche. L’articolo 24 riguarda l’adozione di sanzioni di natura amministrativa. Con l’articolo 25 vengono regolate le misure di sequestro e di confisca. Gli articoli da 26 a 28 sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria. L’articolo 29 è dedicato alla trasmissione, da parte degli Stati Parte, al Segretario generale del Consiglio d’Europa delle informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione. Ai sensi dell’articolo 30 viene istituito un Comitato responsabile della verifica dell’attuazione della Convenzione, le cui funzioni sono individuate dall’articolo 31. Infine, gli articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della Con venzione, il rapporto con gli altri strumenti internazionali (articolo 33), le condizioni e le garanzie (articolo 34), l’applicazione territoriale (articolo 35), la clausola federale (articolo 36), il regime delle riserve (articolo 37), le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo 39), la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa (articolo 40) e la notifica (articolo 41). Passando quindi a illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, gli articoli1e2 prevedono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione. L’articolo 3 del disegno di legge individua l’Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’articolo 4 richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati. In tale ambito segnala, per i profili di competenza della Commissione Finanze, l’articolo 5 del disegno di legge, il quale, al comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, un nuovo articolo 25-duodecies, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, che prevede specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei predetti reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente previste dall’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, per una durata non inferiore a un anno. L’articolo 6 del disegno di legge prevede che si dia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza vacatio legis. Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore. lp/AGIMEG
Match fixing, Commissione Cultura approva il parere sulla convenzione di Magglingen
La Commissione Cultura della Camera ha approvato ieri il parere sulla convenzione di Magglingen contro le frodi sportive e sulla legge di ratifica. Nella relazione con cui ha illustrato i provvedimenti, l’on. Felice Mariani (M5S), ha spiegato che la Convenzione punta a “prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive”. E ha quindi sottolineato che “la crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi ed incentivato lo sviluppo di nuove attività, sia lecite sia illecite. Due fenomeni peculiari sono emersi in tale contesto: il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse disponibili e lo sviluppo di un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali che dalla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse traggono enormi ricavi, riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita. La Convenzione in esame rappresenta uno strumento in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un’efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale”. Ancora, “lo scopo della Convenzione è combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l’integrità e l’etica dello sport, in conformità al principio dell’autonomia del medesimo. Gli obiettivi consistono nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale”. Illustrando la legge di ratifica ha quindi detto che “l’articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all’articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare un’autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’autorità competente viene individuata dal legislatore nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. L’articolo 5 invece “introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all’articolo 23 della Convenzione. In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-quaterdecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite”. Il parere verrà adesso trasmesso alla Commissione Affari Esteri e Comunitari che sta esaminando il provvedimento in sede referente.
Match-Fixing, la convenzione di Magglingen riceve il via libera della Commissioni Affari Costituzionali
La
Commissione Affari Costituzionali della Camera ha reso ieri parere
favorevole sulla Convenzione di Magglingen contro il match fixing. La
relatrice Valentina Corneli (M5S), introducendo il testo, ha spiegato
che “Gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione,
identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad
ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive, e nella
promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le
organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello
internazionale e nazionale”. Ciascuna Paese è tenuto a
“identificare una o più autorità responsabili, nell’ambito del
proprio ordinamento giuridico, dell’attuazione dei regolamenti
sulle scommesse sportive e dell’applicazione delle pertinenti
misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in
relazione alle scommesse. Tale autorità è individuata per l’Italia,
ai sensi dell’articolo 3 del disegno di legge di ratifica,
nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. In particolare, per il
contrasto delle scommesse illegali, irregolari o sospette, è
previsto “il tempestivo scambio di informazioni con altre
pertinenti autorità o piattaforme nazionali; la limitazione
dell’offerta di scommesse sportive; il ricorso sistematico a mezzi
di pagamento tracciabili. L’articolo 10 contiene le misure
riguardanti gli operatori di scommesse sportive. La Convenzione fa
carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità
con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi
più efficaci di lotta contro le scommesse illegali; a tale fine,
l’articolo 11 indica talune ipotesi quali: il blocco o limitazione
diretta o indiretta dell’accesso agli operatori « remoti » di
scommesse illegali e la chiusura degli operatori stessi; il blocco
dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i
consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro
attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi
connessi alle scommesse illegali. L’articolo 12 riguarda lo scambio
di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni
sportive e gli operatori delle scommesse. L’articolo 13 pone in
capo alle Parti l’individuazione di una Piattaforma nazionale
incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni
sportive, che dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo
e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni
interessate. Essa si occuperà, inoltre, di coordinare la lotta alla
manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare
e analizzare le informazioni relative a scommesse « atipiche » e
sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio
degli Stati parte, emettendo, se del caso, gli opportuni «allerta»;
di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni
sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili
infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa; di
cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a
livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali
degli altri Stati”. La Convenzione prevede inoltre venga creato “un
Comitato di follow-up costituito da rappresentanti delle Parti (anche
in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione
un voto. Le funzioni del Comitato, il quale è responsabile della
verifica dell’attuazione della Convenzione, sono individuate
dall’articolo 31: all’organismo è riconosciuta, tra il resto, la
facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di
misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai
requisiti per gli operatori di scommesse sportive”.
Per quanto
riguarda invece il disegno di legge di ratifica, la relatrice ha
ricordato che “l’articolo 3 individua nell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli l’autorità per la regolamentazione delle scommesse
sportive. L’articolo 4 prevede la confisca penale obbligatoria,
anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o
di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in
attuazione dell’articolo 25 della Convenzione”. Nel parere –
che verrà adesso trasmesso alla Commissione Affari Esteri e
Comunitari – non ci sono riferimento alle norme sulle scommesse.
Camera, Abodi (ICS): “Sviluppo infrastrutture sportive potrebbe essere finanziato da diritti televisivi e proventi derivanti dalle scommesse”
“Sul tema della legge Delega, segnalo che gli strumenti di scopo che gestiamo con gestione separata per conto dello Stato abbiano un canale di alimentazione finanziaria. Altrimenti siamo costretti a non dare una strategia di lungo periodo agli interventi nei confronti della dimensione pubblica delle infrastrutture sportive. Il fondo di garanzia e di contributo per gli interessi dobbiamo cercare di alimentarli come un tempo era. Prima c’era il Totocalcio, oggi è lasciato alla libera interpretazione del Legislatore. Dai diritti televisivi potrebbe nascere una contribuzione sistematica anche per decimali che possa collegare il grande sport professionistico e lo sviluppo delle infrastrutture. Potrebbe essere interessante collegare anche, in forma contenuta, la contribuzione derivante dall’agio delle scommesse sportive nell’interesse dello Stato e dei concessionari, per recuperare un valore di socialità che è stato completamente perso”. E’ quanto ha detto il presidente dell’Istituto credito sportivo Andrea Abodi, in audizione alla Camera nella Commissione Cultura, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1603-bis recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
On. Cattaneo (FI): “Garantire parità di trattamento tra l’offerta di gioco dei casinò e degli altri esercizi. Distanziometro va applicato anche alle case da gioco”
“Garantire il rispetto della parità di trattamento tra l’offerta di gioco delle case da gioco e quella degli esercizi diversi da queste” e per evitare “situazioni di ingiustificata differenziazione di trattamento tra offerte di gioco nelle varie Regioni” coinvolgere anche l’offerta di gioco delle case da gioco nell’individuazione dei luoghi sensibili. E’ quanto chiede l’on. Cattaneo (FI) in un’interpellanza presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco il testo integrale:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per sapere – premesso che:
viene pubblicato su Repubblica, edizione del 4 marzo 2019, un articolo dal titolo « Valle d’Aosta, guerra alle slot ma solo per salvare i Casinò »;
l’articolo in questione si sofferma sulle motivazioni alla base della legge regionale n. 10 del 2018 della Valle d’Aosta, con la quale è stata disposta l’anticipazione, al 1° giugno 2019 e al 1° gennaio 2019, dell’efficacia delle norme che disponevano la chiusura degli esercizi aventi quale attività prevalente l’offerta di gioco (originariamente fissata al 2023) e di quelli nei quali l’offerta di gioco ha carattere secondario (originariamente fissata al 2020). L’articolo si sofferma, in particolare, sulle contraddittorie motivazioni che avrebbero indotto alla formulazione ed alla conseguente approvazione della legge;
nella relazione alla proposta di legge, il consigliere Andrea Manfrin scrive « La presente proposta di legge (…) si incardina in un percorso legislativo che, in tutta Italia, ha visto le regioni schierarsi a fianco di chi combatte la dilagante piaga della ludopatia, dai malati di GAP alle associazioni »;
in un ordine del giorno a firma, tra gli altri, dei consiglieri Cognetta e Pulz, si legge che « Il Consiglio regionale si impegna a non erogare più a nessun titolo ulteriori fondi pubblici alla Casinò de la valleè S.p.A. e impegna il governo regionale a non erogare più a nessun titolo ulteriori fondi pubblici alla Casinò de la valleè S.p.A. e a continuare nel percorso di risanamento intrapreso con la richiesta di concordato preventivo fatta dall’attuale amministratore unico Dott. Rolando »;
il 21 febbraio 2019 il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge regionale n. 10 del 2018;
in Italia sono presenti attualmente due case da gioco attive oltre a quella di St.Vincent, e cioè Venezia e Sanremo;
molte regioni italiane, nonché molti comuni hanno emanato o sono sul punto di emanare norme limitative dell’offerta di gioco da parte dei privati vietando l’avvio di nuove attività, imponendo la chiusura di quelle esistenti, disponendo norme particolarmente rigide in materia di orari di accensione e spegnimento degli apparecchi;
non risulta che la normativa regionale e comunale sia applicata in maniera analoga alle case da gioco ed agli esercizi diversi gestiti da aziende private;
essendo evidente la contraddizione tra i contenuti della relazione alla proposta di legge e dell’ordine del giorno è lecito interrogarsi su quali siano le reali motivazioni che abbiano portato il consiglio regionale ad approvare la legge n. 10 del 2018: se la necessità di far fronte all’asserito dilagare del fenomeno della ludopatia ovvero l’esigenza di risollevare le sorti della casa da gioco di St. Vincent « ostacolando formalmente il dilagare del gioco d’azzardo gestito dai privati »;
più in generale, va rilevata la maggiore « pericolosità sociale » dell’offerta di gioco all’interno delle case da gioco che, anche in ragione della più conveniente tassazione a cui tali realtà sono assoggettate, possono permettersi di destinare una percentuale maggiore del giocato alle vincite (circa il 98 per cento del giocato) rendendo gli apparecchi installati nei casinò certamente più appetibili rispetto a quelli presenti negli esercizi diversi gestiti da soggetti privati che, essendo soggetti ad un livello di tassazione ben più elevato (data l’incidenza del cosiddetto prelievo erariale unico), hanno necessità di limitare tale percentuale;
ove sia considerato prioritario l’interesse alla tutela della salute rispetto a quella della libera iniziativa economica, non appare giustificato un diverso trattamento tra l’offerta di gioco delle case da gioco e quella degli esercizi diversi gestiti, da privati, che dovrebbero essere soggetti alla medesima normativa in termini di limitazioni e distanze –:
quali siano le motivazioni che hanno indotto il Consiglio dei ministri a non impugnare la legge regionale n. 10 del 2018;
quali iniziative di competenza, anche normativa, intenda adottare per garantire il rispetto della parità di trattamento tra l’offerta di gioco delle case da gioco e quella degli esercizi diversi da queste, egualmente autorizzati dallo Stato, ma gestiti da aziende private, anche in un’ottica di tutela della salute pubblica; per evitare ulteriori situazioni di ingiustificata differenziazione di trattamento tra offerte di gioco nelle varie Regioni, se non si ritenga utile procedere speditamente all’adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, tenuto conto dell’intesa raggiunta il 7 settembre 2017 in Conferenza unificata, del decreto di individuazione su base nazionale dei luoghi sensibili articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge n. 189 del 2012, che possano coinvolgere anche l’offerta di gioco delle case da gioco. lp/AGIMEG