Marini (già Pres. Corte Costituzionale): “Leggi regionali che applicano la misura del distanziometro potrebbero violare i principi di uguaglianza e libertà d’impresa sanciti dalla Costituzione”

E’ sicuramente un parere importante, destinato un forte impatto nel mondo del gioco italiano, il parere espresso dall’ex Presidente della Corte Costituzionale, Annibale Marini, che ha prospettato l’illegittimità costituzionale per le leggi regionali che applicano il distanziometro poiché violerebbero gli artt. 3, 32, 41 e 117 Comma 1. In buona sostanza, tali norme vanno contro i principi di uguaglianza e di libertà d’impresa previsti dai Padri Costituenti.

“La questione in oggetto verte su una misura di prevenzione logistica della dipendenza da gioco da azzardo (c.d. gioco d’azzardo patologico o ludopatia) che, dopo essere stata sperimentata a livello locale tramite regolamenti e ordinanze di autorità comunali, è stata adottata negli ultimi anni a livello legislativo da parte delle Regioni”. Si legge nel parere di Marini.

“La disciplina del gioco lecito, in generale, e la disciplina del c.d. distanziometro, in particolare, sono state più volte oggetto di pronunce da parte della Corte Costituzionale. La riconducibilità della disciplina del gioco alla materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, in particolare, è stata più volte riconosciuta dalla Corte costituzionale in relazione a disposizioni volte a contrastare il gioco illegale, a disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e ad individuare i giochi leciti. Le pronunce – sottolinea Marini – sono tuttavia limitate al versante del riparto di competenza normativa tra Stato e Regioni e non si estendono al contenuto della regolamentazione concretamente adottata, sul quale la Corte non si è ancora pronunciata“.

Secondo il costituzionalista, l’effetto espulsivo dell’offerta di gioco potrebbe “accadere laddove si “calino” su una realtà territoriale più o meno circoscritta previsioni che individuino un numero eccessivo di punti sensibili o distanze minime troppo elevate. Così facendo, infatti, ben potrebbe accadere che in concreto – anche in considerazione delle limitazioni imposte dalla disciplina urbanistica in vigore – non vi sia alcuna zona idonea per installare gli apparecchi sufficientemente distante dai punti sensibili, o ve ne siano solo in località remote, irraggiungibili e dunque di fatto inidonee ad ospitare un’attività economica. In simili evenienze, l’intento regolatorio e conformativo del distanziometro rischierebbe di produrre risultati in tutto analoghi a quelli di un provvedimento proibizionistico che, da un lato, sarebbe integralmente ablativo delle posizioni giuridiche degli operatori economici del settore e, dall’altro, danneggerebbe gli stessi utenti del gioco, nella fruizione di un’attività pienamente lecita”.

“Una prima questione di legittimità costituzionale sembrerebbe prospettarsi con riferimento all’art. 41 della Costituzione, che tutela la libertà di iniziativa economica privata e si sostanzia nella possibilità sia di scegliere se intraprendere o meno un’attività economica privata sia nella libertà di scegliere quale attività esercitare. In tal senso, una disposizione di legge che introduca la previsione di un limite minimo di distanza fra i locali che ospitano apparecchi da gioco e luoghi sensibili – pur astrattamente legittima, in quanto rispondente a indubbie esigenze di utilità sociale – rischia di porsi in contrasto con la libertà di iniziativa economica dei privati, vincolandola in modo incongruo e sproporzionato“.

“Un altro profilo che impone una seria riflessione è quello del possibile contrasto di una disciplina regionale introduttiva del c.d. distanziometro con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’art. 3 Cost., in rapporto all’art. 41 Cost. La circostanza per cui ogni Regione possa determinare in maniera difforme dalle altre la regolazione delle distanze delle sale da gioco da una serie di luoghi c.d. sensibili rischia di determinare una disparità di trattamento tra coloro che operano in una Regione piuttosto che in un’altra”.

“Sotto altro (ma connesso) profilo – specifica l’ex Presidente della Corte Costituzionale -, potrebbe porsi un contrasto con l’art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’articolo 1, del 1° protocollo addizionale alla CEDU (Protezione della proprietà) e agli artt. 16 (Libertà di impresa) e 17 (Diritto di proprietà) della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, sotto i profili della tutela della proprietà e della libertà di iniziativa economica e del legittimo affidamento, laddove la legge regionale introduttiva di un distanziometro eccessivamente stringente andasse ad incidere su attività già autorizzate e in corso di svolgimento, generando un effetto sostanzialmente espropriativo”.

“Da ultimo, un ulteriore possibile profilo di illegittimità costituzionale sembrerebbe emergere con riferimento al principio di razionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. in rapporto all’art. 32 Cost. Secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, il principio di razionalità, emancipato rispetto a quello di uguaglianza, deve essere inteso sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, di coerenza intrinseca della norma rispetto alla ratio che ne è a fondamento (sentenza n. 172 del 1996). La coerenza è rispondenza logica della norma rispetto al fine perseguito dalla legge, ovvero alla sua ratio. Difetta la ragionevolezza laddove “la legge manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio” (sentenza 43 del 1997). In tal senso, una legge regionale introduttiva di un distanziometro così limitativo da generare un pressoché assoluto divieto di mantenere o aprire esercizi con apparecchi da gioco rischierebbe di produrre risultati analoghi a quelli di un provvedimento proibizionistico che – oltre a frustrare le posizioni giuridiche degli operatori economici del settore – rischierebbe di produrre un effetto contrario quello che il Legislatore ha inteso perseguire, così vanificando la ratio stessa della limitazione“, conclude Marini. ac/AGIMEG