Arrivano sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche le modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network).
Secondo le nuove disposizioni l’esercizio delle attività legate al gioco e la possibilità di installare nuovi apparecchi sono vietati se ubicati a meno di 200 metri dai luoghi sensibili nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti. Per luoghi sensibili si intendono istituti scolastici, Università, istituti di credito, ATM, Compro Oro, trasferimento denaro, ospedali e strutture considerate protette per soggetti fragili. Ai fini della prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico gli enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. E’ inoltre vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici.
Ecco il testo integrale:
Legge regionale 27 luglio 2023, n. 13 concernente: Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:
Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 3/2017) 1. L’articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle sale da gioco o da scommesse individuate alle lettere c) e d) del comma 3, nonché agli altri esercizi commerciali pubblici, circoli privati, associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco che comportano vincite in denaro contante o virtuale o all’installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86, 88 e 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). 2. Le disposizioni si applicano ai locali pubblici, aperti al pubblico ed ai circoli privati nonché alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici finalizzati al gioco d’azzardo e alle scommesse. 3. Ai fini di questa legge, si definisce per: a) gioco lecito: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente; b) gioco d’azzardo patologico: la condizione patologica che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale da gioco con vincita in denaro, contante o virtuale, in grado di compromettere la salute psicofisica e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia, così come definita dall’OMS e dalla normativa nazionale e comunitaria; c) sale da gioco: i locali o gli spazi attrezzati nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931; d) sale scommesse: gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931; e) punti per il gioco: i locali nei quali si svolgono attività per il gioco lecito che comportano vincite in denaro contante o virtuale differenti dalle lettere c) e d), all’interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico; f) strutture ricettive per categorie protette: le strutture atte ad ospitare, tra gli altri, gli invalidi civili e di guerra, i non vedenti, i non udenti, i sordomuti, le case famiglia per minori, le strutture atte ad ospitare i profughi italiani e gli equiparati, con esclusione dei centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel Titolo I della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) e dei campi nomadi.”.
Art. 2 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2017) 1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “2. E’ vietato l’esercizio delle attività di cui all’articolo 3 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza inferiore a 200 metri nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti calcolati secondo il percorso pedonale più breve, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dai seguenti luoghi sensibili: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ad esclusione delle scuole dell’infanzia; b) le università; c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro; d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie; e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) le strutture ricettive per categorie protette.”. 2. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “4. Gli enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute e della quiete pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono di contemperare da un lato gli interessi economici degli imprenditori del settore e dall’altro l’interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo.”. 3. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017 sono aggiunti i seguenti: “6 bis. Gli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931 sono collocati in ambienti separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili. La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio. 6 ter. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, i Comuni possono dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nell’osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili previste al comma 2 di questo articolo.”
Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/2017) 1. L’articolo 7 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “Art. 7 (Divieto di pubblicità) 1. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici. In materia di divieto di pubblicità si applica, altresì, la vigente normativa statale, ed in particolare il comma 1 dell’articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.”.
Art. 4 (Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 3/2017) 1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 3/2017 è inserito il seguente: “Art. 9 bis (Azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell’usura) 1. La Regione, in coerenza con i principi e le azioni volte a prevenire il ricorso all’usura da parte dei soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo patologico e delle loro famiglie, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 15 e in coerenza con le azioni previste nel Piano regionale di cui all’articolo 9, anche con il coinvolgimento dell’Osservatorio regionale antiracket ed usura e delle associazioni attive nel settore della prevenzione della cura del fenomeno del gioco patologico, promuove: a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d’azzardo patologico; b) la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento di connessa esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo patologico e delle loro famiglie.”.
Art. 5 (Modifica all’articolo 14 della l.r. 3/2017) 1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 3/2017 è sostituito dal seguente: “1. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per ogni apparecchio a chiunque installa gli apparecchi previsti al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, in violazione delle disposizioni indicate dal comma 2 dell’articolo 5. Per le medesime violazioni può essere disposto il sequestro, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.
Art. 6 (Disposizioni finali e transitorie) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 e di cui al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 3/2017, come modificati da questa legge, si applicano agli esercizi la cui attività di gioco sia autorizzata dopo l’entrata in vigore di questa legge. 2. Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017, come modificato da questa legge, punti di vendita riconducibili alla categoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 del decreto 2011/30011/giochi/ UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38. 3. Le disposizioni del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 3/2017, come modificato da questa legge, non trovano applicazione nei casi in cui il rispetto delle distanze ivi previste venga meno per il successivo insediamento dei luoghi sensibili indicati nel medesimo comma 2 dell’articolo 5. 4. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui a questo comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di subingresso nell’attività, di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede dell’attività conseguente a procedure di sfratto. 5. Sono in ogni caso esclusi dal divieto di installazione gli apparecchi che, successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge, siano oggetto di sostituzione per guasto, vetustà o necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta. 6. Per nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuata dopo l’entrata in vigore di questa legge.
Art. 7 (Invarianza finanziaria) 1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 8 (Abrogazioni) 1. Il comma 3 dell’articolo 5 e il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 3/2017 sono abrogati.
Art. 9 (Dichiarazione d’urgenza) 1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
N O T E
Nota all’art. 2, commi 1, 2 e 3, e all’art. 8, comma 1 Il testo vigente dell’articolo 5 della l.r. 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 5 (Competenze dei Comuni) – 1. I Comuni singoli e associati, anche attraverso gli ambiti territoriali sociali, promuovono progetti e attività per la prevenzione e il contrasto del GAP e della sua diffusione. 2. E’ vietato l’esercizio delle attività di cui all’articolo 3 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, in locali che si trovano a una distanza inferiore a 200 metri nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti calcolati secondo il percorso pedonale più breve, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dai seguenti luoghi sensibili: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ad esclusione delle scuole dell’infanzia; b) le università; c) gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro; d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie; e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) le strutture ricettive per categorie protette. 3. (comma abrogato) 4. Gli enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute e della quiete pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono di contemperare da un lato gli interessi economici degli imprenditori del settore e dall’altro l’interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo. 5. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi previsti all’articolo 3, presenti sul proprio territorio, in possesso del marchio “No Slot” e possono per questi prevedere forme premianti. 6. I Comuni esercitano l’attività di vigilanza in ordine al rispetto di quanto previsto da questa legge relativamente all’utilizzo del logo regionale “No Slot” previsto all’articolo 10, nonché alle disposizioni previste agli articoli 7 e 8. 6 bis. Gli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931 sono collocati in ambienti separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili. La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio. 6 ter. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, i Comuni possono dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nell’osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili previste al comma 2 di questo articolo. Nota all’art. 5, comma 1 Il testo vigente dell’articolo 14 della l.r. 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 14 (Sanzioni amministrative) – 1. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per ogni apparecchio a chiunque installa gli apparecchi previsti al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, in violazione delle disposizioni indicate dal comma 2 dell’articolo 5. Per le medesime violazioni può essere disposto il sequestro, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). 2. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 a chiunque non rispetta le limitazioni temporali previste al comma 4 dell’articolo 5. 3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 a chiunque utilizza il logo regionale “No Slot” fuori dei casi previsti al comma 2 dell’articolo 10. 4. Si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 a chiunque viola: a) il divieto previsto all’articolo 7; b) gli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8. 5. L’accertamento delle violazioni di questa legge è di competenza degli organi di polizia locale e di ogni altro organo di polizia secondo quanto previsto dalla legge statale e regionale. 6. L’irrogazione delle sanzioni previste da questa legge è di competenza del Comune nel quale è stata accertata la violazione. 7. Il 50 per cento del gettito derivante dall’applicazione delle sanzioni è destinato alle finalità di questa legge e viene introitato nel bilancio comunale in apposito capitolo.” Note all’art. 6, commi 2 e 6 – La lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 2011/30011/giochi/ UD 27 luglio 2011 è il seguente. “Art. 2 (Criteri per la determinazione dei parametri numerico quantitativi) – 1. Ai fini della determinazione dei parametri numerico quantitativi per le singole ubicazioni: a) si fa riferimento alle informazioni trasmesse per il tramite del punto di accesso installato nel punto di vendita ovvero tramite il sistema di gioco VLT, che definiscono lo stato di esercizio presso la stessa ubicazione, secondo quanto previsto all’articolo 1; b) non si tiene conto degli apparecchi e dei videoterminali che risultino, dalle informazioni trasmesse, in stato di magazzino ovvero in stato di manutenzione straordinaria; c) la data di installazione risulta fissata al momento dell’acquisizione in banca dati di AAMS; d) sono considerati eccedenti gli apparecchi o i videoterminali che, dalle informazioni trasmesse, risultino installati in un momento temporalmente successivo rispetto a quello nel quale sia rilevata la presenza del numero che la singola ubicazione può al massimo ospitare. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, lo stato di esercizio degli apparecchi o dei videoterminali allocati presso il punto vendita di ubicazione si presume mantenuto fino a quando una successiva informazione non dichiari la sopravvenienza di un nuovo stato e/o di una nuova ubicazione.” – Il testo dell’articolo 2 del d.m. 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), è il seguente: “Art. 2 (Criteri per l’istituzione di rivendite ordinarie) – 1. L’istituzione delle rivendite ordinarie è consentita in presenza dei parametri di cui al presente articolo. 2. La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, è pari o superiore a: a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 3. Non è consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora nei comuni interessati sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio in altro comune risulti distante oltre 600 metri. 4. La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ed è calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per l’individuazione della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more della completa accessibilità dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, ad apposita certificazione rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati dell’ultimo censimento pubblicato dall’Istat. 4 bis. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, può essere revocato nell’interesse del servizio nel caso in cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell’ipotesi di premorienza del titolare. 4 ter. Ai fini dell’assegnazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili. 5. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), del d.m. 12 febbraio 2021, n. 51) 6. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), del d.m. 12 febbraio 2021, n. 51) 7. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), del d.m. 12 febbraio 2021, n. 51) 8. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), del d.m. 12 febbraio 2021, n. 51) 9. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), del d.m. 12 febbraio 2021, n. 51)” – Il comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente: “Art. 110 – Omissis 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. Omissis” Nota all’art. 8, comma 1 Il testo vigente dell’articolo 16 della l.r. 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 16 (Disposizioni finali e transitorie) – In vigore dal 5 luglio 20191. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui alla l.r. 32/2014, presenta la proposta del Piano regionale integrato di cui all’articolo 9 entro centottanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, d’intesa con l’ANCI Marche, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati i corsi di formazione previsti alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4, precisando i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. 3. Gli obblighi degli esercenti previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 sono assolti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge, quelli previsti al comma 3 dello stesso articolo entro due anni dall’entrata in vigore della legge medesima. 4. (Comma abrogato)”. cdn/AGIMEG