Il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, ha inviato una circolare a tutte le rivendite di generi di Monopolio, a tutti i Patentini, all’Associazione Italiana Tabaccai ed alla Federazione Italiana Tabaccai, riguardante la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei patentini collocati nell’ambito di bar e esercizi dotati di licenza di somministrazione cibi e bevande all’interno delle zone rosse, arancioni e gialle. Nella nota viene precisato che i Patentini seguono gli orari e le chiusure degli esercizi dove sono collocati. Ecco la nota integrale:
“Con l’entrata in vigore del DPC 3 novembre 2020 sono state emanate, in considerazione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, tra l’altro, una serie di disposizioni volte a regolamentare, in maniera differenziata, i giorni e gli orari di apertura e chiusura delle varie tipologie di attività commerciali a seconda della loro ubicazione nell’ambito di regioni collocate nelle zone convenzionalmente indicate come “gialla”, “arancione” e “rossa”. Si ritiene opportuno, anche in ragione di apposite segnalazioni pervenute, ed alla luce della necessità di assicurare uniformità applicativa delle predette disposizioni, fornire talune precisazioni circa le modalità di erogazione del servizio di vendita dei generi di monopolio a mezzo di patentini. Si precisa che l’attività del patentino, per quanto da considerarsi una prosecuzione dell’attività ordinaria di vendita dei tabacchi effettuata per mezzo delle tabaccherie, segue inevitabilmente l’operatività del pubblico esercizio in cui lo stesso è ubicato, dovendosi pertanto ritenere esclusa la possibilità che lo stesso rimanga attivo durante la totale inattività del pubblico esercizio Ciò posto, ai presenti fini, tenuto conto della previsione di aperture/fasce orarie diversificate effettuata da citato DPCM, si chiarisce quanto segue. – Zona gialla: il pubblico esercizio è regolarmente attivo dalle 5:00 alle 18:00; in tale fascia oraria anche il patentino ivi ubicato potrà funzionare secondo le modalità ordinarie. Dalle 18,00 alle 22,00 il pubblico esercizio è autorizzato ad effettuare attività di asporto e, senza limiti di orario, la consegna a domicilio. In questo caso, se il pubblico esercizio svolge effettivamente attività di asporto nella fascia oraria sopra indicata, ne consegue che potrà effettuare anche la vendita dei tabacchi a mezzo patentino. Analoga facoltà non può essere prevista per l’attività di consegna a domicilio che, come noto, non è contemplata per i tabacchi in quanto la vendita degli stessi deve obbligatoriamente svolgersi all’interno dei luoghi autorizzati dall’Amministrazione; in altre parole la vendita dei tabacchi a domicilio non è consentita. Restano ferme le prescrizioni in ordine all’adozione di misure atte a prevenire il contagio (obbligo del distanziamento sociale, adozione dei dispositivi di protezione individuale, divieto di assembramenti all’interno della struttura). – Zona arancione: il pubblico esercizio non può svolgere attività di somministrazione nell’arco dell’intera giornata, ma il DPCM consente esclusivamente l’attività di asporto fino alle 22,00 e quella di consegna a domicilio senza limiti di orario. Ne deriva che, così come previsto per la zona gialla, se il pubblico esercizio svolge effettivamente attività di asporto nella fascia oraria sopra indicata, potrà effettuare anche la vendita dei tabacchi a mezzo patentino. Anche in questo caso si ribadisce sempre e comunque il divieto di vendita e/o consegna a domicilio dei tabacchi. – Zona rossa: valgono le medesime prescrizioni di cui alla zona arancione. Resta inteso che, laddove il patentino insista all’interno di strutture che svolgono attività in ordine alle quali il citato DPCM ha disposto la sospensione (sale Bingo, sale scommesse, sale giochi), non potrà essere effettuata alcuna attività di vendita dei generi di monopolio”. es/AGIMEG