Continua a tenere banco l’applicazione del Salvasport, la tassa dello 0,5% sulla raccolta delle scommesse, introdotta con il Decreto rilancio, per finanziare un fondo a sostegno del mondo dello sport. Il Tar del Lazio, sezione II, ha accolto alcune delle doglianze di Betfair Italia. Pur confermando che la misura fiscale può essere applicata indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sportive, anche ”con interazione diretta tra giocatori”, il Tar ha annullato la Determinazione direttoriale dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane di attuazione del Salvasport, ”nella parte in cui ha individuato le modalità di calcolo del prelievo alla raccolta” del Betting Exchange, per difetto di istruttoria e motivazione. Al tempo stesso, il giudice amministrativo ha invitato l’Agenzia a riformulare l’atto tenendo conto delle peculiarità dell’Exchange esternalizzando il percorso logico-giuridico a sostegno e ”coinvolgendo, ove ritenuto opportuno, anche i concessionari interessati al fine di acquisire elementi utili alle determinazioni da adottare”. ”Da una legge nata male, non poteva che scaturire un’applicazione problematica. Ma il vero valore della sentenza è il principio per il quale gli operatori dovrebbero essere presi maggiormente in considerazione prima che venga adottato un provvedimento che li riguarda. Ci auguriamo quindi che con Adm si possa aprire una nuova stagione di dialogo. Ne gioverebbero tutti, visto anche quanto sta accadendo sul fronte delle concessioni online: sono circa una ventina le pronunce cautelari del Tar con cui, a partire dall’ottobre scorso, sono stati sospesi tutti i provvedimenti di distacco dell’ADM, ritenendo plausibile la tesi sostenuta dai ricorrenti in favore di un ”allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza”. E’ quanto ha detto Moreno Marasco – riporta Adnkronos – presidente di Logico l’associazione che rappresenta gli operatori del gioco a distanza. ”Anche in quell’occasione – aggiunge Marasco – avevamo fatto presente la necessità di un contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, esattamente quanto rilevato dal Tar in altra sede, dove viene richiamata la necessità per l’azione amministrativa di perseguire l’interesse pubblico al meglio, senza danneggiare eccessivamente gli interessi privati e senza dover ricorrere ogni volta all’intervento del giudice amministrativo”. cdn/AGIMEG