Manovra: proroghe gioco online al 31/12/2025, bingo al 31/03/2026, slot al 29/06/2026, scommesse al 30/06/2027. Interventi anche negli altri giochi

Importante sforbiciata agli emendamenti riguardanti il gioco presentati alla Legge di Bilancio alla Camera. Tra gli emendamenti segnalati rimane infatti solamente la proposta emendativa presentata da Noi Moderati riguardante la proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

  1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di una effettiva ed adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici e dei necessari relativi investimenti a carico dei concessionari (come anche indicato nella relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico), che assicurino altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni secondo le più recenti innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti ed ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, e in ragione della necessità di valorizzare le concessioni da mettere a gara e il cui equilibrio economico finanziario risulta oggi di difficile quantificazione, oltre che dell’attuale congiuntura economica, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico vigilate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai successivi commi.
    2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e dell’articolo 1, comma 935 della legge n. 208 del 2015, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2025.
    3. Le concessioni del bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 marzo 2026.
    4. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate a titolo oneroso fino al 29 giugno 2026.
    5. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate a titolo oneroso fino al 30 giugno 2027.
    6. Le concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate a titolo oneroso di trentasei mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni.
    7. Gli oneri concessori dovuti per le proroghe di cui ai commi 2 e 6 sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell’aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e saranno determinati dal Ministero dell’economia delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga di cui ai commi 3, 4 e 5 sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga. Il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata delle proroghe di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 30 marzo e al 30 giugno dell’anno 2023.

*30.5.   Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli. (Noi Moderati).

Tra i segnalati c’è anche la proposta emendativa del Gruppo Fratelli d’Italia sul Rifinanziamento «Fondo per il funzionamento degli impianti ippici».

Dopo l’articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Rifinanziamento «Fondo per il funzionamento degli impianti ippici»)

  1. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l’utilizzo, da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle relative strutture per proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, il capitolo di spesa 2299 «Fondo per il funzionamento degli impianti ippici» dello stato di previsione della spesa del Ministero, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e dei mezzi tecnici di produzione, è incrementato di 6,5 milioni per gli anni 2023 e 2024.
    2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.
    3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

78.022.   Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia. (FdI)

cdn/AGIMEG