Manovra: “Garanzia del gettito erariale e riorganizzazione del settore delle reti di raccolta finalità per la proroga concessioni giochi online”

Nella Manovra è prevista la proroga delle concessioni del gioco online. Nel Dossier del Servizio Studi vengono indicate le finalità per tale proroga.

“L’articolo 30 proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2023, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. Dispone altresì una maggiorazione del 15 per cento del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolata in proporzione alla durata della proroga. Tale somma è versata in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio 2023 e al 1° giugno 2023”, viene precisato nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato riguardo la Legge di Bilancio.

“La disposizione specifica che gli importi dovuti dai concessionari a seguito della proroga in esame sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle concessioni e dalla normativa vigente. Si tratta delle concessioni assegnate ai sensi delle seguenti norme: § articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008); § articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016)”, aggiunge.

“L’articolo 1, comma 935, della citata legge n. 208 del 2015 reca disciplina concernente la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 tale disposizione prevedeva un bando di gara – da emanarsi entro il 31 luglio 2016 – per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro. Il comma 933 del medesimo articolo 1 stabilisce che i concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza proseguono le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione ai nuovi bandi. Prima dell’entrata in vigore di tale norma della legge di stabilità 2016, tali concessioni risultavano in scadenza al 30 giugno 2016”, continua.

“Il comma 935 citato si applica alle concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge n. 88 del 2009, ossia: a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi; b) concorsi a pronostici sportivi e ippici; c) giochi di ippica nazionale; d) giochi di abilità; e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; f) bingo. L’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, al comma 13, lettera a) – lettera richiamata dalle disposizioni in epigrafe – stabilisce che l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi qui sopra elencati è consentito ai soggetti in possesso di requisiti e che assumono taluni obblighi (ivi specificati, al comma 15) ai quali l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce la relativa concessione. Per completezza di informazione si rammenta che la lettera b) del medesimo comma 13 reca una disposizione inerente ai soggetti già titolari di concessione alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 2009. Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa, attualmente sono attive 93 concessioni per la raccolta del gioco a distanza: 34 concessioni sono state assegnate in esito alla gara pubblica svolta in ossequio alla previsione recata dall’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione dell’articolo 1 comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, aggiunge.

“Le finalità dichiarate delle disposizioni in esame sono il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un’effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici – ferma restando la tutela della salute pubblica – nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni (ivi compresi i relativi strumenti e gli ambiti di raccolta) alle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali. Si segnala che, secondo i dati comunicati dal MEF -Dipartimento delle finanze, nel 2021 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 12.407 milioni di euro; considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 11.712 milioni di euro (estratto da: temaweb “Giochi” nel portale della documentazione della Camera dei deputati)”, conclude. cdn/AGIMEG