Home Attualità Manovra 2027, sale LAN: 200 euro per apparecchio, 1.000 euro per sala, 2.000 euro per ciascun gioco offerto e 10.000 euro per ogni piattaforma online utilizzata. Il testo integrale della bozza e la relazione tecnica

Manovra 2027, sale LAN: 200 euro per apparecchio, 1.000 euro per sala, 2.000 euro per ciascun gioco offerto e 10.000 euro per ogni piattaforma online utilizzata. Il testo integrale della bozza e la relazione tecnica

Sale LAN e postazioni per videogiochi nella Manovra 2027

Autorizzazioni ADM biennali, almeno 20 apparecchi o postazioni, contributi per sale, giochi e piattaforme e una specifica tassazione: la Manovra 2027 sulle sale LAN introduce un quadro per i videogiochi di pura abilità e intrattenimento senza vincita in denaro, offerti tramite piattaforme online in sale dedicate.

La bozza disciplina console, personal computer e simulatori, accesso dei minori secondo la classificazione dei contenuti, tornei e prosecuzione transitoria delle attività. La relazione tecnica, che dichiara l’assenza di dati certi sulla diffusione delle sale, stima 5,87 milioni di euro nel 2027. Per i contributi biennali la tabella indica 10,83 milioni nel 2028 e 1,07 milioni nel 2029. Di seguito i testi e tutte le tabelle.

Apparecchi di intrattenimento senza vincita in denaro

Bozza della Manovra 2027: articolo 25, testo integrale

(Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme online)

1. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:

«c-quater) quelli che, installati unicamente in sale dedicate, denominate sale Local Area Network (LAN), offrono giochi di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, come contenuto digitale erogato mediante accesso da remoto a piattaforme on line. Rientrano tra i predetti apparecchi, qualora installati nelle predette sale, le console di gioco e i simulatori con licenze d’uso specifico e i personal computer, purché rispondenti alle caratteristiche di cui alla presente lettera e siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di gioco, la formazione di classifiche e per la realizzazione del gioco simultaneo a distanza, nonché per l’aggiornamento delle memorie elettroniche e per operazioni di monitoraggio e controllo funzionali al gioco. Per finalità di controllo, sulle apparecchiature con architettura di tipo PC utilizzate per il gioco, la cronologia delle attività on line compiute è conservata per almeno 5 anni in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tutti gli apparecchi sono univocamente identificati e, per ognuno di essi, è indicato il numero di postazioni di gioco collegate. Ai predetti apparecchi non si applicano i commi 3, 4, 5 e 5-bis dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche tecniche degli apparecchi e le modalità di identificazione, registrazione e controllo degli stessi.».

b) dopo il comma 7.1., è inserito il seguente: «7.2. L’esercizio delle sale e l’installazione degli apparecchi di cui alla lettera c-quater) del comma 7 sono subordinati al rilascio delle autorizzazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi durata biennale. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le condizioni e le modalità di rilascio delle autorizzazioni, nonché le cause di sospensione, decadenza e revoca, per gli apparecchi, le piattaforme on line, i giochi offerti e le sale dedicate, previo versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun apparecchio di gioco utilizzato, 1.000 euro per ciascuna sala dedicata, 2.000 euro per ciascun gioco offerto, 10.000 euro per ciascuna piattaforma on line utilizzata. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono, altresì, disciplinate le modalità di partecipazione ai tornei, la quota massima per la partecipazione e il valore massimo dei premi, determinati anche in relazione al numero dei partecipanti, nonché l’eventuale contributo dovuto all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di controllo, nel limite massimo dell’otto per cento delle quote di partecipazione. Con i medesimi provvedimenti sono disciplinati i requisiti e le caratteristiche delle piattaforme utilizzabili, dei giochi e delle sale, nel rispetto dei seguenti criteri minimi:

a) le piattaforme on line consentono l’accesso da remoto esclusivamente ai giochi di cui alla lettera c-quater) e conservano, ai fini di controllo, la cronologia delle attività on line intercorse tra la piattaforma e gli apparecchi ad essa collegati per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) i giochi sono classificati con l’indicazione dell’età consigliata e della tipologia di contenuti, secondo il sistema di classificazione Pan European Game Information (PEGI) o altro sistema equivalente, e sono provvisti di licenze d’uso specifiche per l’utilizzo negli esercizi aperti al pubblico;

c) le sale ospitano esclusivamente apparecchi di cui al comma 7, lettera c-quater);

d) l’accesso alle sale è consentito anche ai minori di anni 18, garantendo la possibilità di utilizzo esclusivamente dei giochi compatibili con la fascia di età di appartenenza, sulla base della classificazione del sistema Pan European Game Information (PEGI) o altro sistema analogo;

e) le sale devono avere un numero minimo di apparecchi o postazioni di gioco installati non inferiore a 20;

f) le sale garantiscono caratteristiche minime di organizzazione degli spazi in grado di consentire la percezione dello scorrimento del tempo;

g) nelle sale non è consentita la raccolta di scommesse di qualsiasi tipo.».

2. All’articolo 28-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-quater), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la misura dell’imponibile medio forfettario annuo, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, è pari a

15.000 euro per ciascun apparecchio o per la singola postazione di gioco, qualora l’apparecchio consenta l’accesso a più postazioni. Per i grandi simulatori e le relative singole postazioni di gioco la misura dell’imponibile medio forfettario annuo è pari a 25.000 euro.».

3. Ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-quater), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica l’aliquota indicata al punto 2 della Tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’Allegato 2 al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

4. Al fine di consentire la prosecuzione transitoria delle attività delle sale con apparecchi che offrono giochi di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, come contenuto digitale erogato mediante accesso da remoto a piattaforme on line, già operanti sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente articolo, il gestore della sala, entro sessanta giorni dalla medesima data, presenta una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) la ragione sociale e la sede legale, nonché le eventuali sedi operative;

b) l’indirizzo e le dimensioni della sala nella quale è esercitata l’attività;

c) gli estremi della licenza di pubblica sicurezza di cui all’articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

d) l’assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e l’assenza di informative o interdittive antimafia;

e) il numero di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7), lettera c-quater), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le relative postazioni presenti nella sala;

f) la qualificazione delle piattaforme di gioco on line e i relativi giochi offerti.

5. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4, ferma restando l’effettuazione dei controlli di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle verifiche previste dal decreto legislativo n. 159 del 2011, consente la temporanea prosecuzione dell’attività della sala, previo pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione, da parte della medesima Agenzia, dei provvedimenti attuativi previsti dall’articolo 110, comma 7, lettera c-quater) e comma 7.2. del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che dovranno essere adottati entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Relazione tecnica: articolo 25, testo integrale

(Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme online)

La norma ha lo scopo di regolamentare e di prevedere una tassazione per l’offerta di giochi di puro intrattenimento, basati sulla sola abilità, erogati come contenuto digitale mediante accesso da remoto, con la finalità di assicurare la sicurezza dei giocatori, la tutela della fede e dell’ordine pubblico oltre al perseguimento degli interessi erariali, in un settore in espansione, qual è quello degli e-games (electronic games), ossia videogiochi offerti tramite il collegamento a piattaforme on-line in sale dedicate denominate sale LAN (acronimo di local area network), che si svolgono presso sale gioco ed esercizi aperti al pubblico. In coerenza con tali finalità, con il comma 1, lettera a) viene inserita nell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 una nuova lettera c-quater) al comma 7, che reca la disciplina degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. Con il comma 1, lettera b), viene introdotto un comma 7.2. dopo il comma 7.1. dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di subordinare l’esercizio delle sale LAN e l’installazione degli apparecchi di cui alla lettera c-quater del comma 7 al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si rimette a un provvedimento del direttore dell’Agenzia la definizione delle condizioni e le modalità di rilascio, sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni, la disciplina dei tornei e i requisiti e le caratteristiche delle piattaforme utilizzabili, dei giochi e delle sale. Si prevede, inoltre, che l’autorizzazione ha durata biennale ed è subordinata al versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun apparecchio di gioco utilizzato, 1.000 euro per ciascuna sala dedicata, 2.000 euro per ciascun gioco offerto, 10.000 euro per ciascuna piattaforma on-line utilizzata. La norma provvede, altresì, all’integrazione della vigente normativa sull’imposta degli intrattenimenti introducendo per la nuova categoria di apparecchi senza vincita in denaro specifiche basi imponibili forfetarie annue in considerazione delle peculiari caratteristiche tecniche e della maggiore redditività (comma 2) e un’aliquota del 8 per cento in relazione alla riconducibilità alla categoria degli apparecchi senza vincita in denaro (comma 3). La misura dell’imponibile medio forfetario annuo è fissata in 15.000 euro e, per i grandi simulatori, in 25.000 euro. La norma specifica, altresì, che sia sottoposto a tassazione il singolo apparecchio o la singola postazione di gioco, qualora l’apparecchio consenta l’accesso da remoto a più postazioni. In considerazione della diffusione sul territorio dei giochi e delle postazioni di gioco in sale aperte al pubblico, sinora prive di specifica regolamentazione, la norma consente l’emersione e la sottoposizione alla nuova tassazione delle sale LAN già presenti sul territorio, che si sono avvalse della proroga del regime transitorio degli apparecchi senza vincita in denaro, in scadenza al 31 dicembre 2026. Con il comma 4, viene consentita la temporanea prosecuzione dell’attività delle suddette sale, anche al termine del sopra menzionato periodo transitorio, previa presentazione di specifica dichiarazione sostitutiva. Infine, con il successivo comma 5, fermi i controlli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli su quanto dichiarato dagli operatori e previo pagamento da parte degli stessi dell’imposta sugli intrattenimenti, si prevede che l’attività delle sale LAN può proseguire fino al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione della regolamentazione di dettaglio, la quale resta in vigore, a regime, per gli operatori autorizzati. Con riferimento agli effetti finanziari del nuovo regime autorizzatorio si evidenzia che non essendo, allo stato, disponibili dati certi sulla diffusione nel territorio delle sale LAN, si è ipotizzata, in via prudenziale, l’attuale esistenza di circa 200 sale e di 4.000 apparecchi/postazioni, con una media di 20 apparecchi o postazioni di gioco installati per ciascuna sala (200×20). Con l’attuale regime transitorio l’imposta sugli intrattenimenti non era applicabile data l’assenza di una specifica disciplina con carattere di tassatività e determinatezza, pertanto, la norma colmando il vuoto normativo sopra esposto, produce maggiori entrate per l’erario a titolo di imposta sugli intrattenimenti (ISI) stimate, per il primo anno di applicazione della disciplina introdotta dal presente articolo (2027), in circa 4,8 milioni di euro (8 per cento x (4.000×15.000)), considerando, prudenzialmente, l’imponibile medio forfetario annuo di 15.000 di euro. Ai fini della stima degli effetti finanziari riferiti alle annualità successive, trattandosi di una tipologia di gioco particolarmente attrattiva, si può ipotizzare, a regime, la presenza di circa

2.300 sale LAN (una per ogni comune con più di 5.000 abitanti) e di circa 46.000 apparecchi postazioni (2.300×20), con maggiori entrate annue a titolo di ISI, a partire dal 2028, di circa 55,2 milioni di euro (8 per cento x (46.000×15.000)). Infine, si stima una maggiore entrata a titolo di contributo per il rilascio delle autorizzazioni biennali per gli apparecchi, le sale, i giochi e le piattaforme, imputabile all’anno di avvio 2027 per oltre 1 milione di euro, e agli anni 2028 e successivi per oltre 10 milioni di euro annui, calcolati secondo la tabella che segue:

Voce Contributo unitario biennale Soggetti 2027 Entrate 2027 Soggetti 2028 Entrate 2028 Soggetti 2029* Entrate 2029
Apparecchi/postazioni 200 € 4.000 800.000 € 42.000 8.400.000 € 4.000 800.000 €
Sale 1.000 € 200 200.000 € 2.100 2.100.000 € 200 200.000 €
Giochi 2.000 € 10 20.000 € 90 180.000 € 10 20.000 €
Piattaforme 10.000 € 5 50.000 € 15 150.000 € 5 50.000 €
Totale 1.070.000 € 10.830.000 € 1.070.000 €

* Avendo il pagamento del contributo cadenza biennale, si è preferito, in via prudenziale, non fare assunzioni sull’apertura, nel 2029, di ulteriori sale LAN e ipotizzare il solo rinnovo, al termine del biennio, di quelle operanti negli anni 2027 e 2028. Dall’introduzione della presente disposizione si stimano, quindi, le seguenti maggiori entrate:

Entrata 2027 2028 2029
ISI 4.800.000 € 55.200.000 € 55.200.000 €
Contributo biennale 1.070.000 € 10.830.000 € 1.070.000 €
Totale 5.870.000 € 66.030.000 € 56.270.000 €

Ipotizzandosi anche nelle annualità successive al 2029 la permanenza nel mercato del medesimo numero di soggetti, gli effetti descritti, seguendo la tempistica biennale delle autorizzazioni, operano, a decorrere, con effetto ricorsivo.

sb/AGIMEG

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