Costo massimo della partita da 1 a 2 euro per gli apparecchi senza vincita in denaro e regolarizzazione a 1.000 euro per ciascun apparecchio interessato: sono gli interventi della Manovra 2027 sugli apparecchi senza vincita in denaro. Il versamento riguarda le specifiche categorie individuate dal testo, non indistintamente tutti gli apparecchi di intrattenimento.
La bozza richiede una dichiarazione ad ADM entro sessanta giorni dall’entrata in vigore e il pagamento entro il 30 aprile 2027. La relazione tecnica stima 15 milioni di euro da 15.000 apparecchi e spiega che, per i giochi con premi in piccola oggettistica interessati dal nuovo limite, il valore del premio potrebbe raggiungere 40 euro. Di seguito i testi integrali.

Bozza della Manovra 2027: articolo 24, testo integrale
(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro)
1. All’articolo 110, comma 7, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la parola: «quelli» sono inserite le seguenti: «meccanici ed» e le parole «un euro» sono sostituite dalle seguenti: «due euro».
2. Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installati prima del 1° gennaio 2003, nonché quelli meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 28-ter, comma 4, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 7 del predetto articolo 110, se ancora installati alla data del 31 dicembre 2026, possono essere mantenuti in esercizio previa presentazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da parte del proprietario, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la tipologia e l’ubicazione dell’apparecchio, la conformità dell’apparecchio e dei giochi in esso contenuti alle vigenti regole tecniche e la presenza di dispositivi idonei a garantirne l’immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il proprietario è tenuto, altresì, a versare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la somma una tantum di euro 1.000 per ciascun apparecchio, secondo le modalità indicate dalla medesima Agenzia, in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile 2027.
3. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al comma 2, il nulla osta temporaneo già rilasciato per la messa in esercizio degli apparecchi di cui al medesimo comma, cessa di avere efficacia e gli apparecchi sono confiscati. In caso di ubicazione degli apparecchi in un luogo diverso da quello dichiarato in sede di autocertificazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500. Qualora le caratteristiche degli apparecchi risultino difformi rispetto a quelle dichiarate in sede di autocertificazione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 110, comma 9, lettera c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Relazione tecnica: articolo 24, testo integrale
(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro)
La disposizione, con i commi da 1 a 3, prevede interventi in materia di disciplina degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro individuati al comma 7 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). Il comma 1 modifica la lettera a) dell’articolo 110, comma 7, del TULPS, al fine di adeguare la disciplina di taluni apparecchi di gioco già da tempo presenti sul mercato unionale ed internazionale, contestualmente incrementando il limite del costo massimo per ciascuna partita (da 1 a 2 euro). Considerato che gli apparecchi della specie possono distribuire premi in prodotti di piccola oggettistica di valore non superiore a 20 volte il costo della partita, il valore complessivo di ogni premio, dato l’aumento del costo massimo per singola partita, potrebbe aumentare fino a 40 euro, consentendo agli operatori di offrire premi di qualità adeguata alle aspettative dei giocatori. Il comma 2 ha la finalità di consentire la definitiva regolarizzazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera a) e lettera c) del TULPS, installati prima del 1° gennaio 2003 e degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alla lettera c-bis) e alla lettera c-ter) del medesimo articolo 110, comma 7 che risultano ancora installati alla data del 31 dicembre 2026 e muniti di nulla osta di esercizio temporaneo in corso di validità alla medesima data. In particolare, si prevede che gli stessi possano essere mantenuti in esercizio previa presentazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da parte del proprietario, di una dichiarazione sostitutiva attestante la tipologia e l’ubicazione dell’apparecchio, la conformità dell’apparecchio e dei giochi in esso contenuti alle vigenti regole tecniche e la presenza di dispositivi idonei a garantirne la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine si prevede, inoltre, il pagamento di una somma una-tantum, pari a euro 1.000 per ciascun apparecchio, da versare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo le modalità indicate dalla medesima Agenzia, in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2027. La disposizione determina effetti finanziari positivi correlati al versamento dell’una tantum. In particolare, ipotizzando la sussistenza di 15.000 apparecchi con le caratteristiche richieste dalla norma in disamina, si stimano, per il 2027, maggiori entrate per 15 milioni di euro.
Inoltre, si ritiene che dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriverà un ulteriore impatto positivo indiretto connesso alle entrate erariali a titolo di imposta sugli intrattenimenti (ISI), che prudenzialmente non si stima, posto che da un lato si avrà una maggiore attrattività e conseguente aumento degli apparecchi in questione (comma 1) e dall’altro si manterranno in esercizio apparecchi della stessa specie e già da tempo installati che altrimenti avrebbero dovuto essere rimossi (comma 2). Il comma 3 disciplina le conseguenze derivanti dall’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e introduce un’apposita sanzione per il caso di ubicazione degli apparecchi in un luogo diverso da quello dichiarato o di assenza nel luogo dichiarato in sede di autocertificazione (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500), nonché l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 110, comma 9, lettera c) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in caso di difformità delle caratteristiche degli apparecchi rispetto a quelle dichiarate in sede di autocertificazione. Dall’introduzione delle nuove sanzioni amministrative di cui al comma 3 potrebbero derivare effetti finanziari positivi, che prudenzialmente non vengono stimati.
sb/AGIMEG