Presentato da alcuni deputati del Movimento 5 Stelle (Mantero, Baroni, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli) un emendamento all’articolo 14 della Legge di Stabilità, relativo all’istituzione del fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo patologico, che ridisegna completamente il contenuto. Nell’articolo è previsto il divieto dell’introduzione “di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d’azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d’azzardo per un periodo di almeno cinque anni”, l’istituzione di un certificato di diagnosi di gioco d’azzardo patologico che dà diritto all’esenzione “dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia” e “l’accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, l’assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia”. Previste anche disposizioni per gli apparecchi da intrattenimento: “Unica forma ammessa per il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è quella elettronica, mediante carte nominative. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma precedente devono rilasciare apposita ricevuta, indicante l’ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta, evidenziando la differenza. La ricevuta deve altresì indicare tempo complessivo di collegamento con l’apparecchio e riportare formule di avvertimento contro i rischi del gioco d’azzardo patologico”. E’ vietato “ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco”. Inoltre, “I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d’azzardo”. Su entrambi i lati ci dovrà essere almeno una delle seguenti diciture: “Questo gioco nuove alla salute”, “Questo gioco può provocare dipendenza”, “Questo gioco può ridurti in povertà”, “Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni”. All’interno delle sale da gioco è vietata l’installazione di sportelli per il prelievo di contanti e “All’interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche”. “L’orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l’attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l’attività esclusiva o principale, regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l’attività di gioco”. Ecco il testo integrale dell’emendamento:
Art. 14.
(Fondo prevenzione e cura gioco d’azzardo patologico).
1. Il presente introduce misure volte ad assicurare:
a) la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, definiti i sensi dell’articolo 2, e dei loro familiari;
b) la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili;
c) la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d’azzardo patologico, anche attraverso un approccio consapevole al gioco.
2. Sono considerati affetti da gioco d’azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 189, servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d’azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell’ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali.
4. I medesimi servizi promuovono e attuano interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da patologia da GAP, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, in analogia a quanto previsto per le altre dipendenze, sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La certificazione di diagnosi di gioco d’azzardo patologico dà diritto a:
a) l’esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia;
b) l’accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, l’assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al suddetto articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, il Ministro della salute apportale e necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1999, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 329 , al fine di inserire modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. la il gioco d’azzardo patologico tra le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.
8. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, il Ministro della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP.
9. Al fine di garantire sostegno e l’aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell’ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti 328 dei servizi pubblici e progetti di piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000, n 328, nonché per fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite, ai debiti accumulati e alla possibilità di usufruire dell’amministrazione di sostegno.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d’azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d’azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
11. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso Ministero della salute, l’Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio». L’Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazioni con le regioni, anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze.
12. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. A decorrere dalla costituzione dell’Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l’attività dell’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
14. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero della salute, su proposta dell’Osservatorio, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.
15. Il Ministero della salute, su proposta dell’Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e finalizzate:
a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d’azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;
b) a pubblicizzare il sito internet di cui all’articolo 5, al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d’azzardo;
c) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
d) a diffondere la conoscenza del lago identificativo «no slot» di cui al successivo articolo 13.
16. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’Osservatorio, sono definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP, Tali corsi sono volti all’acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d’azzardo.
17. All’interno dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento è obbligatorio esporre, in modo visibile e nelle vicinanze della postazioni di gioco, la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale in favore dei soggetti affetti da patologia da GAP, Presso i medesimi locali, in maniera visibile e immediatamente individuabile sono altresì disponibili i moduli, predisposti dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo.
18. Al soggetto affetto da dipendenza da gioco d’azzardo patologico si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l’articolo 404 del codice civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capo II del Titolo XII del Libro Primo del codice civile».
19. All’articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, 111 del 2011, con modificazioni, dalla legge n. parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
20. L’accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall’articolo 100 comma 6, lettera a) e b) e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni nonché ai giochi on line è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria.
21. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per rendere obbligatoria l’introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l’accesso dei minori ai giochi, mediante l’inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi on line, di appositi sistemi di filtro.
22. I dati anagrafici, dei giocatori sono registrati attraverso il sistema «tessera sanitaria», il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l’entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un limite alla somma giocata. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Osservatorio di cui all’articolo 7 della presente legge da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma in coerenza con le misure di sicurezza previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel relativo disciplinare tecnico (allegato B).
23. I dati rilevati dal sistema tessera sanitaria ai sensi del comma 4, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute, ai fini di cui all’articolo 7, comma 2. Tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità di attuazione del presente comma nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
24. Al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da GAP, il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND) di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 160 del 12 luglio 2010, è integrato con dati relativi alla patologia da GAP.
25. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell’apparecchio o del videoterminale.
26. Unica forma ammessa per il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è quella elettronica, mediante carte nominative. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma precedente devono rilasciare apposita ricevuta, indicante l’ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta, evidenziando la differenza. La ricevuta deve altresì indicare tempo complessivo di collegamento con l’apparecchio e riportare formule di avvertimento contro i rischi del gioco d’azzardo patologico.
27. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, al gioco on line con corresponsione in denaro.
28. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono efficaci a far data dal 10 gennaio 2016.
29. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
30. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d’azzardo.
31. Con decreto del Ministero della salute, sentito l’Osservatorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo.
32. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l’immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:
a) «Questo gioco nuoce alla salute»;
b) «Questo gioco puo’ provocare dipendenza»;
c) «Questo gioco puo’ ridurti in povertà»;
d) «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni».
33. Le avvertenze di cui al comma 1 sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.
34. La propaganda pubblicitaria, diretta ed indiretta, del gioco d’azzardo è vietata nel territorio nazionale. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, se reiterata per tre volte, comporta la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni.
35. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1941, n. 773, e successive modificazioni, installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possono usufruire, per i due anni successivi alla rimozione, di un apposito indennizzo economico.
36. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengono stabilite l’entità e la modalità dell’indennizzo di cui al comma 1, nonché le procedure per effettuarne la richiesta.
37. È vietata all’interno delle sale gioco e dei locali di cui al comma 1 del presente articolo l’installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.
38. L’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n 773, e successive modificazioni, all’interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l’ordinaria attività.
39. È vietata all’interno delle sale gioco e dei locali, di cui al comma 1 del presente articolo, installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti.
40. In deroga all’articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
41. All’interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.
42. L’orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l’attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l’attività esclusiva o principale, regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l’attività di gioco.
43. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d’azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 1 i comuni possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell’autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l’altra.
44. In caso di condanna da parte del responsabile della sala giochi o del titolare dell’esercizio commerciale dove sono ubicati gli apparecchi, per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e della normativa vigente in materia, comporta l’inabilitazione all’attività commerciale per una durata da uno a cinque anni.
45. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura in favore delle persone affette da patologia da GAP, nell’ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute.
46. Al fine di ridurre il disagio delle famiglie, anche attraverso apposito numero verde, è istituito altresì Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
47. Al Fondo di cui al comma 43 sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
48. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l’incremento a decorrere dal 1° gennaio 2015 — entro il limite dello 0,7 per cento — prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, che affluiscono al fondo di cui al comma 43 della presente legge.
49. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
50. È garantito l’accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura» di cui all’articolo 15 legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dell’articolo 2, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, nel caso in cui l’indebitamento del nucleo familiare sia causato dalla dipendenza da gioco.
51. L’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n 108, è modificato come segue:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L’erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per la dipendenza da gioco d’azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-bis la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell’attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo».
es/AGIMEG