Il Tar Sicilia ha accolto la domanda cautelare di un tabaccaio di Ragusa contro il provvedimento di Aams che, vista la revoca della concessione della ricevitoria del lotto, ha disposto la decadenza della concessione relativa alla rivendita tabacchi. Il Tar “ritenuto, alla luce della delibazione sommaria propria della presente fase cautelare, che l’istanza cautelare sia meritevole di positiva valutazione, considerato che la revoca della concessione di ricevitoria lotto non pare influire automaticamente sulla concessione di rivendita tabacchi; ritenuto che la domanda di sospensione del provvedimento impugnato sia meritevole di positiva valutazione in quanto assistita dal requisito del fumus boni juris nonché, stante il pregiudizio dedotto da parte ricorrente, del periculum in mora;
Ritenuto, infine, che la complessità della normativa in materia giustifichi la compensazione delle spese di lite della fase cautelare” accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati. Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza dell’8 febbraio 2018. lp/AGIMEG