Il titolare di una ricevitoria del Lotto ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui è stata revocata la licenza per reiterati versamenti tardivi dei proventi.
Secondo i giudici “il ricorso è fondato in relazione al dedotto profilo assorbente di violazione dell’art. 8 bis della l. 24 dicembre 1981 n.689, nell’interpretazione datane dalle circolari AAMS 26 gennaio 2005 prot. n.2005/4132/COALTT e Agenzia delle Dogane e Monopoli – ADM 18 maggio 2016 prot. n. 47845, nel senso che le violazioni consecutive devono essere considerate come una sola“.
A tal proposito rileva, infatti, come con le citate circolari l’Agenzia abbia statuito che: “qualora i ritardi nei versamenti dei proventi del gioco del lotto effettuati dai ricevitori siano consecutivi (…) i ritardi in parola potranno essere considerati come unica violazione” e che sul punto la giurisprudenza abbia precisato che “alla luce della struttura discrezionale della previsione dell’art. 34 della L. 22 dicembre 1957 n. 1293 (che si limita a prevedere la possibilità per l’Amministrazione dei Monopoli di Stato di revocare la concessione senza prevedere alcuna automaticità) e del principio generale di unicità delle violazioni verificatesi in stretta contiguità temporale che oggi ha trovato espressione nell’art. 8-bis della L 689 del 1981, l’Amministrazione aveva l’obbligo di considerare la stretta contiguità temporale delle violazioni degli obblighi di versamento verificatesi ….che in questa prospettiva doveva altresì trovare considerazione la sostanziale unicità delle violazioni…”.
“Il Collegio ritiene, dunque, alla luce delle considerazioni svolte, che in applicazione dell’articolo 8 bis della l. n. 689/1981, nell’interpretazione datane dalle circolari AAMS 26 gennaio 2005 prot. n.2005/4132/COALTT e ADM 18 maggio 2016 prot. n. 47845, il provvedimento di revoca impugnato debba essere annullato in quanto nella fattispecie non sussisteva il numero di versamenti tardivi necessario per disporre la revoca della concessione”. ac/AGIMEG