Lotto, Tar Lazio su revoca concessione: “Livello minimo di incasso ragionevole parametro per determinare utilità punto di raccolta”

“Lo scopo dell’individuazione di un livello minimo di incassi per il mantenimento della rete della raccolta del gioco del lotto risiede nell’esigenza di rispondenza tra la rete di raccolta rispetto alla domanda, in modo tale da assicurare l’utilità economica per lo Stato concedente, il quale sostiene i costi della istituzione della rete di distribuzione”. Con questa motivazione il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso di un titolare di una ricevitoria del Lotto, a cui è stata revocata la licenza per non aver raggiunto il livello minimo di incassi nel biennio 2013-2014. Il Tribunale ricorda che “il livello di tale incasso è stato stabilito con decreto direttoriale del 16 maggio 2007, individuato in € 26.746,27 annui per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti. Ragionevole parametro per determinare l’utilità del punto di raccolta del gioco del lotto è costituito dal flusso dell’incasso per un biennio, da valutarsi ex post, che costituisce utile ed obiettivo indice in ordine all’utilità del punto di raccolta. Le conseguenze del mancato raggiungimento del livello di incasso minimo sono espressamene previste nel contratto di concessione sottoscritto dal ricorrente, il quale stabilisce che la concessione viene revocata qualora “indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della ricevitoria” sia effettuata per due esercizi consecutivi una raccolta del gioco inferiore al limite annuo previsto”. Il Tar Lazio conclude affermando che la revoca costituisce “la mera applicazione di una clausola contrattuale accettata dal ricorrente con la sottoscrizione del contratto di concessione” e per questo motivo “la stessa sfugge alle proposte censure, il che conduce al rigetto della proposta azione”. lp/AGIMEG