Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso di un titolare di una ricevitoria del Lotto di Caltagirone (CT) contro il provvedimento di revoca della concessione del gioco del lotto in ottemperanza alla sentenza emesso dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Regionale della Sicilia – Ufficio dei Monopoli di Palermo in data 1° aprile 2015. Per il Tar “ritenuto che il mancato versamento entro i termini previsti dalla normativa è una delle violazioni più gravi che può commettere un ricevitore lotto e che nella fattispecie in esame il ricevitore ha effettuato i versamenti con moti giorni di ritardo rispetto alla data prevista dalla normativa (29, 22, 20, 15, 13 e 6 giorni), facendo venir meno il rapporto fiduciario fondamentale nel rapporto concessorio”. La ricorrente, con un gruppo di censure, ha contestato le modalità con le quali l’Autorità ha riesercitato il potere, sostenendo l’esistenza di vizi procedimentali in quanto l’amministrazione avrebbe proceduto alla revoca della concessione della ricevitoria del lotto in questione senza la comunicazione di avvio del procedimento, ma il Tar ha ribadito che “le disposizioni che sanzionano con la revoca della concessione le condotte di mero pericolo sono finalizzate a prevenire il rischio di grave danno all’Erario che potrebbe derivare dalla condotta del concessionario”. lp/AGIMEG