Il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha respinto un ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proceduto nei confronti alla revoca della concessione del lotto per ritardo nei pagamenti. “Ritenuto che il ricorso non presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, a un primo sommario esame, il provvedimento di revoca della concessione lotto appare adeguatamente motivato in relazione alla violazione abituale dei termini per il versamento dei proventi del gioco da parte del concessionario; Ritenuti, pertanto, insussistenti i presupposti per concedere la misura cautelare richiesta” il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. lp/AGIMEG