Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso di un titolare di una ricevitoria del Lotto di Caltagirone per l’annullamento del provvedimento avente ad oggetto il provvedimento di revoca della concessione del gioco del lotto. Secondo i giudici “posto che il ricevitore ha effettuato sei versamenti in ritardo di diversi giorni rispetto alla data prevista dalla normativa (29, 22, 20 15, 13 e 6 giorni)” e che la normativa in vigore evidenzia come “il versamento in ritardo costituisce una delle violazioni più gravi che può commettere un ricevitore lotto” hanno sottolineato che “i reiterati versamenti con molti giorni di ritardo hanno fatto venire meno il rapporto fiduciario, fondamentale nel rapporto concessorio; non è prevista, attesa la gravità della violazione, una gradualità della sanzione, ma esclusivamente la sanzione della revoca; le disposizioni che sanzionano con la revoca della concessione le condotte di mero pericolo sono finalizzate a prevenire il rischio di grave danno all’Erario che potrebbe derivare dalla condotta del concessionario”. Per il Tar, in definitiva, “si rivela esaustiva e non illogica la motivazione che ha valutato la gravità della condotta – tale da incidere sul rapporto fiduciario e, quindi, da costituire idonea giustificazione all’adozione della revoca – in ragione di reiterati ritardi nel versamento dei proventi estrazionali (sei ritardi) per un cospicuo numero di giorni (per un totale di 105 giorni di ritardo)”. lp/AGIMEG