Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto un ricorso presentato da un ricevitore contro il diniego dell’autorizzazione per il rilascio della concessione per la raccolta del gioco del lotto a Roccadaspide (SA). Il ricorrente ha sostenuto di essere, quale titolare della rivendita di generi di monopolio n. 16 di Roccadaspide, in possesso di tutti gli elementi previsti in virtù dei quali sarebbe possibile il rilascio in suo favore di una nuova concessione per la raccolta del gioco del lotto; in particolare, le ricevitorie del lotto esistenti nel centro urbano del Comune di Roccadaspide si troverebbero ad una distanza superiore a quella di 1.000 metri dalla rivendita richiedente, la quale, peraltro, non sarebbe posta sulla medesima direttrice delle altre ricevitorie, per cui la rivendita non si porrebbe in sovrapposizione con le altre, andando ad intercettare una clientela nuova e diversa. Il Tar nella sentenza ha invece evidenziato come il provvedimento di diniego sia stato adottato “visto il parere negativo espresso dalla commissione in considerazione del fatto che la rete delle ricevitorie esistenti nel territorio comunale e il limitato livello di raccolta non fanno ritenere sussistenti esigenze di servizio che possano giustificare l’istituzione di un ulteriore punto di raccolta del gioco del lotto, essendo le esigenze di raccolta del lotto nel Comune soddisfatte dalle ricevitorie esistenti”. lp/AGIMEG