I Monopoli di Stato dovranno depositare entro 60 giorni una relazione per chiarire che differenze ci siano “tra le rivendite speciali di generi di monopolio ubicate nella sale bingo, nei centri commerciali e negli ipermercati, e quelle ubicate nei ‘bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza’”. E’ quanto ha stabilito in un’ordinanza il Tar Lazio, discutendo il ricorso intentato da un hotel di Pescara – dotato oltre che di ristorante, sala convegni, auditorium, anche di una tabaccheria con annessa rivendita Gratta e Vinci, di una sala scommesse, di due sale Vlt e di un punto Sisal – che voleva aprire al proprio interno anche una ricevitoria del Lotto. “Secondo la difesa erariale” riassume il Collegio nel provvedimento, “la ragione dell’esclusione degli alberghi (analogamente a quanto avviene per gli istituti di pena e le caserme), risiederebbe nel fatto l’accesso alle rivendite è riservato, quasi esclusivamente, agli utenti della struttura”. In altre parole, gli unici soggetti a servirsi della ricevitoria sarebbero gli ospiti dell’albergo. Tuttavia per il giudice “E’ controversa la legittimità delle determinazioni con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha negato la concessione per la raccolta del gioco del lotto alla parte ricorrente, nonché quella dei presupposti decreti direttoriali che, nell’estendere tale possibilità alle rivendite speciali ubicate, in particolare, nelle sale bingo, nei centri commerciali e negli ipermercati, ha tuttavia omesso di inserirvi, per quanto qui interessa, i “bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza” che, invece, ai fini dell’istituzione delle rivendite speciali dei generi di monopolio, sono equiparati ai primi”. L’udienza pubblica si terrà il 18 novembre prossimo. lp/AGIMEG