“L’inadempimento contestato non appare di gravità tale da giustificare la revoca della concessione”. Con questa motivazione il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha accolto l’istanza cautelare presentata da un ricevitore di Lecce contro la revoca della concessione per ritardi nei versamenti del Lotto. Il Tar “considerato che l’inadempimento contestato non appare di gravità tale da giustificare la revoca della concessione, in ragione della modesta entità sia degli importi che dei ritardi con cui sono stati effettuati i versamenti dovuti, questi ultimi comunque intervenuti prima della contestazione dell’amministrazione prevista dall’art. 2 del contratto di concessione (…) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 9 maggio 2018”. cr/AGIMEG