“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respinge la domanda cautelare”. E’ quanto si legge in un’ordinanza pubblicata dalla Seconda Sezione del Tar Lazio che ha respinto il ricorso del titolare di una ricevitoria Lotto di Acri (CS), che chiedeva l’annullamento della revoca della concessione disposta dall’ADM. “Tenuto conto della più recente giurisprudenza di questa Sezione – scrivono i giudici amministrativi – secondo la quale la revoca della concessione può essere disposta in presenza di un trend negativo della raccolta del gioco del lotto – la domanda cautelare non risulta supportata dal fumus boni iuris, perché nella motivazione del provvedimento impugnato è stato evidenziato, oltre all’elevato numero di ricevitorie nel Comune di Acri, anche il carattere non episodico del mancato raggiungimento del livello minimo di raccolta delle giocate”. rg/AGIMEG