Lotto, Tar Lazio accoglie ricorso tabaccheria: “Sì a punto raccolta gioco anche in rivendite speciali diverse da quelle indicate dall’Amministrazione”

 “Sia la normativa che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’Amministrazione”. Con queste motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha accolto un ricorso di una rivendita tabacchi per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento con il quale l’Ufficio dei Monopoli per la Puglia la Basilicata ed il Molise – Sezione Operativa Territoriale di Taranto – Ufficio Lotto e Lotterie – aveva respinto l’istanza della società per l’assegnazione di un punto di gioco del lotto presso la rivendita di tabacchi di cui è titolare la medesima. “Il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano fondate e che il ricorso debba essere accolto” in quanto “non ritiene condivisibile l’interpretazione restrittiva seguita dall’Agenzia resistente nella valutazione dei presupposti per la concessione del provvedimento ampliativo richiesto da parte ricorrente.
Infatti, nella materia de qua, assume natura primaria la norma di cui all’articolo 33 della legge n. 724/1994 e s.m.i., la quale non introduce alcuna distinzione fra categorie di tabaccai ai fini della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del lotto. Dall’analisi sistematica della normativa e dei decreti su richiamati, si può agevolmente desumere che l’Amministrazione medesima non attribuisce alcuna efficacia escludente all’art. 3 della legge n. 549/1995 in ordine alla possibilità di attribuire nuove concessioni a rivendite speciali di tipologia diversa da quelle ivi espressamente indicate. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto”. lp/AGIMEG